Volevano ottenere la riabilitazione e il risarcimento contro l’ingiusta detenzione. Si sono ritrovati un avvocato che ha tentato di estorcere loro 1 milione di euro
Incredibile risvolto alla vicenda processuale che riguarda la revisione dei processi inerenti la strage della cosidetta casermetta dei carabinieri di Alcamo Marina. Due dei tre imputati condannati “ingiustamente” per la morte dei carabinieri Apuzzo e Falcetta, duplice omicidio risalente al 1976, e cioè Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo, si sono ritrovati oggetto di tentata estorsione da parte del loro difensore.Una lunga serie di dibattimenti anni addietro portò alla condanna per l’uccisione dei due carabinieri Giuseppe Gulotta, Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo. Dopo la confessioine di un brigadiere dell’arma che svelò come l’iter processuale era stato condizionato da false prove di accusa, si sono avviati i processi di revisione. I percorsi di revisione sono stati però distinti perchè al contrario di Gulotta, Ferrantelli e Santangelo, minorenni all’epoca dei fatti, sono stati giudicati dal Tribunale dei minorenni. Mentre per Gulotta velocemente si è giunti alla revisione, per Santangelo e Ferrantelli i tempi sono stati diversi. Ma era per così dire scontato l’esito favorevole. Giudizio di assoluzione che come per Gulotta avrebbe anche avviato un procedimento per il risarcimento per l’ingiusta detenzione. Circostanza sulla quale l’avv. Lo Presti ha cercato di “guadagnarci qualcosa”, anche più del dovuto. Utilizzando comportamenti che hanno portato all’accusa e alla condanna per tentata estorsione.
Il gip del Tribunale di Trapani, Antonio Cavasino, il 6 marzo scorso infatti ha pronunciato sentenza di condanna, a seguito di giudizio abbreviato, nei confronti dell’avv. Maurizio Lo Presti, per il reato di tentata estorsione, infliggendo all’imputato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 600 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. L’imputato è stato altresì condannato al risarcimento dei danni, liquidati in 5 mila euro in favore di ciascuna delle parti civili, Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo, condannandolo inoltre al pagamento delle spese processuali per complessivi 7 mila 590 euro. La sentenza di condanna del legale – la prima di cui si abbia notizia pronunciata nei confronti di un avvocato nell’esercizio della propria attività professionale, per estorsione (tentata) ai danni del proprio assistito – ha accolto la tesi sostenuta dalla Procura di Trapani, pm Andrea Norzi, secondo cui “integra il delitto di estorsione la condotta tenuta dal difensore consistita nella minaccia di rinunciare al mandato difensivo oltre che, nel caso di specie, in ulteriori, gravissime condotte meglio descritte nel capo di imputazione, che hanno connotato i fatti in termini di assoluto disvalore non soltanto deontologico ma anche penale”. Tra questi, particolarmente rilevante è stata ritenuta la minaccia di inviare una “riservata personale” al presidente della Corte d’Appello di Catania, presso la quale si stavano svolgendo le fasi conclusive del processo di revisione nei confronti delle persone offese Ferrantelli e Santangelo, minaccia a cui ha fatto seguito l’effettivo invio della riservata, contestualmente alla rinuncia al mandato presentata alla Corte dall’avv. Lo Presti che, così facendo, di fatto abbandonava i propri assistiti in una fase delicatissima della loro complessa e travagliata storia processuale. L’avv. Lo Presti, secondo la ricostruzione investigativa condotta dalla Procura di Trapani, “voleva costringere i predetti a sottoscrivere un “conferimento incarico professionale e proposta unilaterale di determinazione del compenso”, da lui unilateralmente predisposto, mediante il quale avrebbe conseguito l’ingiusto profitto derivante dalle condizioni contrattuali in esso previste, assolutamente svantaggiose per le vittime e a lui favorevoli, “tra le quali un cosidetto “patto di quota” lite nella misura del 30 per cento della somma che sarebbe stata liquidata all’esito della sentenza di assoluzione in favore di ciascuna delle parti offese, oltre alla previsione di una clausola penale “per il caso di recesso e/o mancata accettazione, unilateralmente determinata nella complessiva somma di 1 milione di euro”. Tra gli elementi di prova raccolti dal pm Norzi, una mail inviata nell’aprile 2012 a Ferrantelli e al Santangelo alla quale era allegato il documento da lui predisposto di “conferimento incarico professionale e proposta unilaterale di determinazione del compenso” chiedendo “di voler sottoscrivere ed autenticare con firma apposta avanti al notaio” e di inviare detta proposta di contratto entro il termine di 10 giorni”.
La scadenza dei 10 giorni coincideva con la data del 27 aprile 2012, giorno in cui era stata fissata l’udienza innanzi alla Corte d’Appello dei minori di Catania, e motivando l’apposizione di un siffatto breve e stringente termine di 10 giorni con il pretesto di dover registrare detto contratto “presso il competente ufficio delle Entrate (ex ufficio Registro)”circostanza falsa, per la Procura era la maniera con la quale l’avv. Lo Presti semmai voleva semmai mettere sotto pressione le persone offese. Nei giorni seguenti, di fronte al mancato riscontro da parte dei sue assistiti l’avv. Lo Presti “poneva in essere una serie di comportamenti finalizzati ad esercitare una costrizione psicologica su questi ultimi, minacciava di non presentarsi alla successiva udienza del 27 aprile 2012 nel caso in cui gli stessi non avessero sottoscritto tale proposta di contratto, ben consapevole che un rinvio dell’udienza derivante dalla sua mancata comparizione sarebbe stato vissuto dalle persone offese come un vero e proprio dramma (in quanto attendevano da oltre trent’anni una definitiva sentenza di assoluzione) ed in modo particolare dal Ferrantelli, il cui padre versava in imminente pericolo di vita, essendo ricoverato in ospedale, e per il quale la notizia della definitiva assoluzione del figlio rappresentava un evento importantissimo ed improcrastinabile che gli avrebbe consentito di rivedere il figlio (latitante in Brasile) dopo tantissimi anni;. Ferrantelli e Santangelo avrebbero cercato di proporre al loro avvocato una proposta diversa, l’avv. Lo Presti interrompeva i rapporti sebbene si avvicinasse la data dell’udienza, insomma avrebbe cercato di mettere dinanzi al fatto compoiuto i due suoi assistiti. Lo Presti avrebbe anche “esercitato pressione anche rappresentanto ipotesi di giudizio non favorevoli ai due, indicando come “una porcata”, la sentenza che nel frattempo aveva cancellato la condanna all’ergastolo per il terzo imputato della strage della casermetta, Giuseppe Gulotta, “facendo così intendere che la loro assoluzione non fosse ormai certa e che pertanto avessero estremo bisogno della sua attività professionale…creando una condizione psicologica di vero e proprio panico e di terrore”. Considerato che dinanzi aveva soggetti che anelavano una sentenza giusta dopo le traversie subite e la decisione di restare lontani dall’Italia, e dalla loro città, Alcamo, per un gran periodo. Gulotta invece quando la sentenza di condanna divenne definitiva finì all’ergastolo in un carcere toscano. Tutti e tre per anni si sono battuti per avere riconosciyta la loro noin colpevolezza, adesso ottenuta. Gulotta, difeso dagli avvocati Pardo Cellini e Lauria, ha avviato già il procedimento per ottenere risarcimento per ingiusta detenzione. Sullo sfondo resta la vicenda dei due carabinieri uccisi. Duplice omicidio senza colpevoli, ma lo scenario è quello di un delitto commesso da uomini di Gladio scoperti dai due carabinieri durante il trasferimento in un luogo segreto di un carico di armi.