Fazio perde anche dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa il ricorso contro le delibere che lo hanno “espulso” dal Consiglio comunale. Resta in piedi l’incompatibilità. Fazio: “Il Tribunale di Trapani mi ha dato già ragione, oggi non ho più interesse per via della campagna elettorale sospesa”
Le delibere con le quali l’ex sindaco Fazio è stato dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale restano valide e vigenti. Un nuovo colpo che fa sentire i suoi effetti nella campagna elettorale in corso, certamente non avara di colpi di scena, e dove Fazio è concorrente per la carica di sindaco. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha depositato oggi la sentenza con la quale ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Trapani ed ex deputato Girolamo Fazio contro le delibere con le quali è stato dichiarato decaduto da consigliere comunale, carica alla quale era stato eletto all’esito delle amministrative del 2012. Nonostante il Consiglio è decaduto in vista del rinnovo amministrativo, Fazio ha impugnato dinanzi al secondo grado della giustizia amministrativa la pronuncia con la quale il Tar aveva già respinto il ricorso sollevando la propria non competenza a decidere. E anche il Cga ha dato ragione ai giudici di primo grado, condannando Fazio, come aveva già fatto il Tar, a pagare le spese legali al Comune di Trapani, costituitosi nel giudizio. La vicenda è quella relativa alla dichiarazione di incompatibilità dell’on. Fazio a ricoprire la carica consiliare, delibera votata a maggioranza dal Consiglio comunale. A questa delibera ne conseguirono altre due, l’ultima delle quali, risalente al 13 febbraio 2017, ha dichiarato decaduto Fazio dalla carica consiliare. Incompatibilità e decadenza per la sussistenza di un contenzioso civile tra Fazio e l’ex presidente della municipalizzata del trasporto urbano Vito Dolce, che ha chiesto il riconoscimento di una risarcimento civile legato alla sentenza penale di condanna per tentata violenza privata, con la quale Fazio, all’epoca del reato era sindaco, è stato condannato in via definitiva. Nel giudizio civile è stato chiamato come “terzo” il Comune di Trapani. La vicenda, cioè il ricorso contro l’espulsione dal Consiglio comunale, Fazio l’aveva anche portata dinanzi al Tribunale civile di Trapani che pur pronunziandosi ritenendo legittimo il ricorso di Fazio (evidenziando che con precisi atti aveva escluso che una eventuale sentenza a suo sfavore i danni potevano ripercuotersi sul Comune), si era dichiarato non competente. Stessa cosa hanno fatto anche i giudizi amministrativi e ad oggi Fazio risulta quindi incompatibile a ricoprire la carica consiliare. Il giudizio civile tra Dolce e Fazio oggi si trova all’esame dei giudici di appello, per il ricorso presentato da Dolce che in primo grado non ha ottenuto ragione alle proprie pretese giudiziarie. E certamente questo pronunciamento nell’eventuale elezione di Fazio a sindaco potrebbe produrre effetti contrari, ma questa eventualità potrà essere affrontata se Fazio riuscisse a uscire vincitore dal ballottaggio del 25 giugno, e come si sa ad oggi Fazio ha detto che lavora per non farsi eleggere, ma per altre ragioni delle quali abbiamo abbondantemente scritto. Intanto oggi è decorso il termine entro il quale i candidati al ballottaggio, Fazio e il “dem” Savona, dovevano eventuale rappresentare una rinuncia alla partecipazione al secondo turno elettorale, tutti e due restano in corsa, entro sabato dovranno completare le squadre assessoriali.
L’ex sindaco Fazio ha commentato nel tardo pomeriggio la sentenza del Cga.
«Per essere chiari. Il mio diritto soggettivo e sostanziale di rimanere consigliere comunale è stato già riconosciuto dal Tribunale di Trapani, cioè dal giudice ordinario. Il ricorso innanzi al Tar e quello successivo innanzi il CGA non riguardava il merito della questione legata alla incompatibilità ma solo l’aspetto procedimentale con cui le delibere sono state “prodotte”, cioè la votazione a scrutinio segreto anziché a scrutinio palese. Il CGA, non entra nel merito del contenuto delle delibere ed ha affermato che anche i vizi di legittimità refluiscono sul diritto soggettivo e pertanto la competenza è del giudice ordinario, che ripeto ha già giudicato dandomi ragione. Tutto ciò comunque oggi è per me di nessun interesse considerato che ho anche sospeso la mia campagna elettorale».
Ndr. Nel suo comunicato Fazio spiega che il ricorso non riguardava il merito della questione, cioè l’incompatibilità. La sentenza del Cga però nella premessa attesta che il ricorso presentato contro la sentenza del Tar, che ha respinto le pretese del ricorrente, ha riguardato oltre che l’aspetto del voto segreto, ossia la mancata corretta applicazione del comma 1 dell’art. 31 del regolamento comunale, ove si affronta le modalità di voto dell’aula, anche le delibere 174 del 19 dicembre 2016, numero 7 del 23 gennaio 2017 e infine n. 29 del 13 febbraio 2017. Quelle cioè con le quali si è rispettivamente contestata la causa di incompatibilità, la sussistenza della causa e infine la decadenza. Prendiamo atto comunque che oggi la decisione non cambia nulla per l’intervenuta decisione di sospendere la campagna elettorale.