LA FAVOLA DELLE REGIE TRAZZERE CAPITOLO V – PARTE IX. Lettera manoscritta in latino a firma Damiani F.G. con la quale sollecita la reintegrazione delle trazzere usurpate.

Di Antonino Messana 

La lettera riporta la firma Damiani F. G. però non sono stato in grado di capire chi fosse il personaggio e la sua professione. Sicuramente è un uomo colto e molto vicino alla Corona perché difende con molto vigore i pubblici interessi della viabilità. Condanna le usurpazioni ed in casi gravi gli usurpatori devono essere puniti con pene severe stabilite da leggi ad hoc. La lettera è scritta con molta chiarezza. Però ritengo opportuno fornire brevi commenti su alcuni argomenti perché ho riscontrato numerose ambiguità e contraddizioni.

La lettera esordisce con queste testuali parole: “…Le vie pubbliche, sotto la denominazione di itinerari dell’agro pubblico e consolari e reali…”. Dal senso logico di quanto abbiamo letto ricaviamo che l’autore conosce bene il significato di Via e le varie classificazioni, in particolare quella lasciata in eredità dai romani. Intanto, ci accorgiamo che argomenta sugli “itinerari dell’agro pubblico”. Dico subito che “Agro” deriva dal latino “Ager, Agri”, che significa anche “campo, terreno, podere” e l’insieme degli agri pubblici formava il “Latifondo” (Vedi capitolo I-parte VIII, pubblicato il 21 novembre 2015). “Agro pubblico” invece era l’insieme di terre conquistate e appartenenti allo Stato. Continuando la lettura leggiamo: …”Consolari e Reali”… Le Vie “Consolari” erano quelle strade costruite dai Consoli romani per motivi bellici, come la Via Valeria (Vedi capitolo I-parte IV, pubblicata il 25 luglio 2015) e le “Vie Regie” erano cioè le cosiddette “Regalie”. Pertanto, il nostro autore conosce bene la classificazione romana distinta in: strade regie, militari, consolari, pretorie e vicinali (Vedi capitolo I-parte III, pubblicato il 20 giugno 2015). Leggeremo più in basso che tutte queste strade il nostro Damiani le chiamerà “Trazzere”.

La lettera prosegue in questa maniera: “…non siano (le Vie) a un certo punto usurpate cautamente, e ciò, secondo ragione, per diritto dovuto…”. La parola “cautamente” vuole significare che l’usurpatore “procede guardingo, con avvedutezza al fine di ottenere sicurezza e garanzia”. Usurpare invece significa “prendere possesso con l’uso, appropriarsi con frode”. E’ chiaro che a norma di legge, l’usurpazione è un fatto illecito che merita una punizione.

Andando avanti con la lettura a proposito dell’usurpazione come fatto illegale, leggiamo: “…Infatti, ciò, a maggior ragione, è di utilità ma anche di necessità per il traffico di uomini e cose, e ugualmente di greggi e armenti che vi sostino…”. Il nostro autore facendo riferimento al “traffico”, cioè al passaggio per le “Vie” di uomini e cose, greggi e armenti richiama chiaramente il concetto di “Regalia” (Vedi capitolo II-parte I, pubblicato il 19 dicembre 2015). Invece con riguardo alla “sosta degli armenti”, posso aggiungere che per la nostra Sicilia la parola è inappropriata perché non c’è transumanza di lungo percorso ed eventualmente è limitata in pochi territori di alta montagna come l’Etna ed è pure di breve durata (Vedi capitolo II-parte IV, pubblicata il 5 marzo 2016).

Continuando la lettura, il nostro Damiani si sofferma, con soltanto due righe, sulla larghezza delle “Vie” con queste parole: “…E la larghezza di vie di tal genere, come – secondo consuetudini e statuti locali – reca la comune sentenza di uomini di legge…”. Qui non accenna minimamente a una misura di larghezza di dette Vie e fa riferimento a solo a statuti e consuetudini locali. Ciò costituisce a mio giudizio, una fondamentale “lacuna” fino a togliere ogni fondamento all’intera epistola. In altre parole i fatti descritti restano del tutto infondati. Infatti, la vera guerra delle Vie e Trazzere come già abbiamo appreso, si è scatenata sui carnaggi richiesti. Successivamente la già battaglia aperta delle medesime Trazzere è continuata e senza alcun termine finale sulla loro larghezza e sulle usurpazioni di esse.

La lettera continua con le usurpazioni. “…Per la qual cosa è certo che le pubbliche vie del Regno, usurpate audacemente sino a oggi, debbano restituirsi all’antecedente larghezza, secondo consuetudini dei particolari luoghi…”.

A mio giudizio, è assurdo, in questo caso, parlare di usurpazioni, quando il Damiani non ha stabilito esattamente né le larghezze né le lunghezze delle Vie in argomento. Non occorrono altre parole per confermare che l’eventuale usurpatore abbia l’obbligo della restituzione o “restitutio in integrum” (potere del Pretore già vigente nel 2° secolo a.C. sotto Terenzio) dal significato “reintegrare lo stato di diritto” o semplicemente “ripristinare la situazione iniziale”. In questo caso riportare la Via alla larghezza primitiva.

Proseguendo il cammino dell’epistola arriviamo al seguente brano: …”Perciò sollecitiamo che si ordini, in adatta maniera, che le vie pubbliche, comunemente dette Trazzere, secondo quanto più sopra esposto…”. “Sollecitiamo che si ordini in adatta maniera”: il brano non è altro che un invito con insistenza ad agire, oppure esortare qualcuno ad agire rapidamente con maniere corrette. La frase prosegue con chiara ambiguità. Le Vie pubbliche diventano tutte “Trazzere”, però aggiunge: “secondo quanto più sopra esposto”. Abbiamo già letto che la missiva esordisce con una netta distinzione delle Vie Pubbliche dalle Vie Consolari e le Vie Regie. La parola “comunemente” vuole significare che, ancora una volta, che nel linguaggio popolare ogni “Via” è denominato “Trazzera”. Ciò è confermato nella “Consulta del Maestro Segreto ove abbiamo già letto che “…Nel Regno dei Segreti e Proconservatori credettero Trazzera tutte le Vie e anco le Vicinali (Vedi capitolo V-parte III, pubblicato il 1° luglio 2017). Pertanto, ritengo che la parola Trazzera che vuole indicare qualsiasi Via pubblica è stata scritta impropriamente e per questo motivo può generare una cattiva interpretazione.

Nel proseguo Damiani scrive: Le Trazzere …siano tutelate, considerata la consuetudine locale, ma l’eccessiva inclinazione alla buona fede non perseguiti eccessivamente i possessori nel proseguire nelle loro colpe. Riteniamo che siano da condonare le pene per le usurpazioni commesse da dieci anni a oggi…”Qui il discorso è abbastanza chiaro: la tutela delle trazzere deve avvenire secondo le consuetudini di ciascuna città o paese senza essere eccessivi nell’attribuire le colpe ai possessori e perdonare coloro i quali hanno commesso le usurpazioni da oltre dieci anni.

Finisco con questo brano: ”… Riteniamo, inoltre, che affinché non prolifichino impuniti in futuro gli usurpatori di vie pubbliche, siano inquisiti e, in giusta maniera, puniti chi abbia commesso, in qualche modo, questo misfatto…” Anche quest’ultimo brano è abbastanza chiaro, afferma semplicemente che siano fermati gli usurpi di Vie pubbliche (questa volta non di Trazzere) infliggendo la giusta punizione a chi ha usurpato. Se gli usurpatori restano impuniti si corre il pericolo che le usurpazioni proliferino in futuro.

Infine la lettera è rivolta e sollecita proprio il Maestro Segreto il quale deve intervenire per recuperare le Vie pubbliche usurpate, tramite il Tribunale. Anche in quest’ultimo brano di chiusura l’usurpazione è riferita alla Via pubblica e non alla Trazzera. Si deduce chiaramente che il Damiani non distingue le Regie Trazzere come Vie destinate al solo passaggio degli armenti dalle Vie pubbliche e non evidenzia neanche le larghezze delle rispettive strade. La lettera è solo un auspicio molto generico rivolto al Maestro Segreto allo scopo di vigilare sulle pubbliche strade che, pur tuttavia non esistevano e quelle esistenti erano semplicemente percorribili a piedi o a cavallo (Vedi capitolo II-parte I pubblicato il 19 dicembre 2015). Vedi anche il passaggio in Sicilia di Carlo V nel 1535 (Capitolo III-parte I, pubblicato il 2 aprile 2016).

Ecco la traduzione della lettera eseguita dal professore Carlo Cataldo, già titolare della cattedra di Latino presso il Liceo classico di Alcamo.

Le vie pubbliche, sotto la denominazione di itinerari dell’agro pubblico e consolari e reali, non siano a un certo punto usurpate cautamente, e ciò, secondo ragione, per diritto dovuto”. Infatti, ciò, a maggior ragione, è di utilità ma anche di necessità per il traffico di uomini e cose, e ugualmente di greggi e armenti che vi sostino. E la larghezza di vie di tal genere, come – secondo consuetudini e statuti locali – reca la comune sentenza di uomini di legge. Per la qual cosa è certo che le pubbliche vie del Regno, usurpate audacemente sino a oggi, debbano restituirsi all’antecedente larghezza, secondo consuetudini dei particolari luoghi. Sulla qual restituzione, indubbiamente, secondo gli antichi decreti pretori, non sia tenuto colui che abbia fatto qualcosa di buono], ma colui che entra in possesso di qualcosa già fatta. Da ciò consegue che, secondo questa regola giuridica, non sia da inquisire un usurpatore, ma che si debba costringere alla reintegrazione il possessore dello spazio usurpato. Perciò sollecitiamo che si ordini, in adatta maniera, che le vie pubbliche, comunemente dette Trazzere, secondo quanto più sopra esposto, siano tutelate, considerata la consuetudine locale, ma l’eccessiva inclinazione alla buona fede non perseguiti eccessivamente i possessori nel proseguire nelle loro colpe. Riteniamo che siano da condonare le pene per le usurpazioni commesse da dieci anni a oggi. Riteniamo, inoltre, che affinché non prolifichino impuniti in futuro gli usurpatori di vie pubbliche, siano inquisiti e, in giusta maniera, puniti coloro che abbiano commesso, in qualche modo, questo misfatto. E – qualora si manifesti usurpazione di una via pubblica – per compenso richiesto per gli esaminatori dal Mastro Secreto, devono essere costretti i possessori di spazio usurpato a restituirlo, ma se minimamente ciò sia evidente per occupazioni superflue di qualunque comunità, ci si avvalga più spiegatamente in tribunale.

Con la lettera del Damiani abbiamo esaurito la busta del Maestro Segreto custodita dall’Archivio di Stato di Palermo (Catena), ma l’operato del Marchese ancora continua. Infatti, apprendiamo da Lo Presti che il Buglio si cimenta in altri due Bandi rispettivamente del 18 ottobre 1799 e del 6 novembre 1801; nel primo applica pene pecuniarie agli usurpatori; mentre nel Bando del 1801 obbliga addirittura gli usurpatori entro il termine improrogabile di 15 giorni dall’arrivo del bando a ripristinare a proprie spese la trazzera. L’opera definitiva del Segreto Buglio termina con la redazione delle “Istruzioni” del 1806.

Fonte: BIBLIOTECA COMUNALE FELICIANA DI NARO

Per rispettare l’ordine cronologico delle mie carte, mi soffermerò ancora nell’anno 1799 che è ricco di documenti e notizie ritrovate all’Archivio di Stato (Catena) di Palermo. Il foglio riepilogativo qui sotto riportato, elenca ben sei provvedimenti tra il mese di maggio e di dicembre dell’anno in parola; chiaramente c’è ancora tanta carne dura da digerire. Dovrò decidere se pazientare o sintetizzare senza abbassare la guardia. Decisione di non facile soluzione. Le sintesi è vero che accorciano, ma sicuramente lasciano dei vuoti o delle parti oscure.

Per il momento e per qualche mese, abbandoneremo il Maestro Segreto e la sua Regia Segrezia al solo fine di rispettare come già detto la cronologia dei provvedimenti. Abbracceremo dunque un’altro importante “Dipartimento” creato ad hoc: cioè la “Deputazione delle Strade del Regno”. Osserveremo un altro grande ed interessante “mistero”, l’avvenuta vendita delle Trazzere eseguita da detta “Deputazione delle Strade ( che tuttavia, è rimasta fino ad oggi del tutto sconosciuta) in concomitanza con l’operato del Maestro Segreto volto alla ricerca e alla sistemazione di tutte le Regie Trazzere del Regno. Osserveremo con immediatezza che passeremo dalla “padella” del Segreto in cerca delle Trazzere, alla “brace” della “Deputazione” che aliena terre coltivate da proprietari e adiacenti alle nuove strade, senza giusta causa. Ritroveremo conferme e testimonianze non confutabili e cioè di “primissima mano” su ciò che abbiamo già scritto dal principio ad oggi.

Il Regio Decreto di Re Ferdinando è datato 11 febbraio 1792, quando era già maturata la necessità impellente di costruire le strade dopo ben 14 anni dalla delibera del 1778 del Parlamento (Vedi capitolo IV-parte I, pubblicato il 30 aprile 2016).

Fonte. Archivio di Stato (Catena) di Palermo-Real Segreteria-Incartamenti busta 1289.

La prossima puntata verrà pubblicata Sabato 7 aprile.

ANTONINO MESSANA

Bibliografia

Archivio di Stato (Catena) di Palermo-Maestro Segreto busta 275.

*Lo Presti Antonino-Monografia di DIRITTO PUBBLICO sulle TRAZZERE DI SICILIA  per l’avvocato Antonino Lo Presti, STAMPERIA DI G. B.LORSNAIDER-Palermo 1864.

Traduzione del professore Carlo Cataldo di Alcamo.

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