LA FAVOLA DELLE REGIE TRAZZERE DI SICILIA – CAPITOLO VIII – PARTE I. Gli ultimi provvedimenti del Maestro Segreto Buglio. Arresti disposti dal Segreto Buglio e processo per usurpazione di trazzere su Monte S. Giuliano (Erice).

Gli ultimi provvedimenti del Maestro Segreto Buglio sulla custodia perpetua delle trazzere e atti conseguenziali. Monte S. Giuliano (Erice): arresti disposti dal Segreto Buglio (1798-1799) e processo per usurpazione di trazzere.

Di ANTONINO MESSANA

L’Archivio Storico Municipale di Erice custodisce un fascicolo del 1853 contenente una serie di “Processi” per contravvenzioni promossi dall’Intendenza di Trapani riguardanti le usurpazioni alle Vie pubbliche e Trazzere da parte di privati proprietari di terreni limitrofi.

Ritengo utile pubblicarne almeno uno di questi processi per due ragioni:

1) Anticipo e commento per la prima volta un concreto fatto giudiziario riguardante le Vie e Trazzere dell’ Ericino, poiché in più parti di questa rubrica abbiamo accennato, che il Maestro Segreto ha ordinato addirittura arresti proprio in questo territorio di Erice, allorquando la perizia del 1788 dell’agrimensore Regio Girolamo Vairo ha stabilito che in tutta la provincia di Trapani non vi sono Regie Trazzere ma Vie pubbliche e servitù di passaggio (riporto il testo originale: che in quel territorio non sono mai esistite Regie Trazzere, ma soltanto “Vie”, e se (oggi) debbonsi ridurre a Trazzere verranno compromessi notabili interessi e detrimento dei singoli”…). Esiste una sola strada Regia la Trapani-Palermo ( riporto il testo: …E dal levante, sino al Ponente dalla parte meridionale, che comincia dal Convento di Maria SS.ma di Trapani sino al fiume di Calatafimi, altresì circonvallato questo territorio da unica trazzera, e via Regia,,,) che attraversa il Territorio di Calatafimi e passa per Alcamo (riconosciuta dalla letteratura e dallo stesso Ufficio Trazzere come Via Consolare) larga appena palmi 40 (Vedi capitolo V-parte VII, pubblicato il 23 dicembre 2017).

Nonostante l’esistenza di detta perizia peraltro ordinata dallo stesso Maestro Segreto marchese Francesco Buglio è stata pure totalmente ignorata con persecuzioni civili (Vedi Processiculo in argomento) e penali a danno di proprietari terrieri confinanti alle Vie e Trazzere. A supporto delle persecuzioni disposte dal Maestro Segreto Buglio riporto un’elegante e grazioso brano scritto dal professore Vincenzo Perugini nel 1994 nel libro “La Terra i Giorni”.

I fatti sono datati 1798 e 1799 e l’oggetto del contenzioso è la strada di Pizzolungo e fa riferimento alla perizia del 1788 del soprannominato agrimensore Regio Girolamo Vairo. Leggiamo alla pagina 128 le seguenti testuali parole: Di conseguenza, il 19 gennaio 1798 e di nuovo il 10 maggio 1799 il Marchese Buglio (Maestro Segreto) ordinò al Segreto ericino di arrestare i custodi e far rimettere al pristino suo stato e nell’antica sua larghezza la strada, a spese del usurpatori. Il Burgio (Marchese Trapanese) si appellò…”.

Non posso credere che simili comportamenti del Maestro Segreto sono stati eseguiti solo nel territorio di Erice, ma ritengo con tanta probabilità che simili atti sono state disposti dal Segreto anche in altre parti della Sicilia.

Come 2° punto, avrei pubblicato ben volentieri il processo tra i due marchesi Buglio e Burgio, però con dispiacere, nonostante le ricerche presso l’Archivio di Stato di Trapani e la biblioteca Fardelliana, non ho trovato alcuna traccia, come non c’è traccia all’Archivio di Erice. Pur tuttavia il processo in parola del 1853 è importante perché in primo luogo prova un lungo e continuo contenzioso senza mai finire (in questo caso decorre un periodo di oltre mezzo secolo) e per altro verso emerge a chiare lettere, dopo ben 47 anni, la netta distinzione tra Vie pubbliche e Trazzere. Conseguentemente nel corso di questi anni vengono dimenticate e annullate, come vedremo in seguito, le Istruzioni del 1806 impartite dallo stesso Segreto Buglio che come più volte accennato equipara le Vie pubbliche alle Trazzere nella medesima larghezza di canne 18.2 (vedi come cenno capitolo V-parte V, pubblicato il 14 ottobre 2017).

Passo subito alla Sentenza manoscritta in originale e trascritta con mia gratitudine dal professore Vincenzo Perugini di Valderice per adozione (Vedi il sito www.trapani.it-Personaggi trapanesi). Per facilitare la lettura, per ciascuna pagina originale premetto una breve sintesi del contenuto di essa, segue la medesima pagina e la trascrizione.

Pagina 1

Il giorno 4 giugno 1853 in monte S. Giuliano si costitusce il collegio giudicante così formato: dal Sindaco per l’assenza del Titolare in qualità di Giudice amministrativo, assistito dal cancelliere e del Pubblico Ministero, riuniti nella Cancelleria comunale, per celebrare la causa a carico di tredici persone delle quali: “Pellegrino, Curatolo e La Commare, residenti a Macari come imputati di aver commesso rispettivamente e nella parte che ad ognuno di loro riguarda degli usurpi nella via pubblica dal punto dei fichi d’india de’ fratelli Pellegrino, sino alla sorgiva delle tre fontane in Macari”.

A questo punto devo purtroppo allungare il discorso per introdurre altri documenti connessi al processo in parola. L’Archivio Storico di Erice possiede un prezioso “ELENCO E CLASSIFICAZIONE DELLE VIE COMUNALI DI MONTE S. GIULIANO”, al numero 87 e descritta la “Trazzera sotto il Giardino di Macari”. Qui sotto propongo documento.

Come classificazione e scopo della strada leggiamo quanto appresso: TRAZZERA SOTTO IL GIARDINO DI MACARI. Per condurre all’acqua pubblica detta delle tre fontane.

Comincia dalla trazzera di Macari e dell’Acci n. 84 e giunge all’altaretto di S. Vituzzo. (All’Altaretto si recavano persone con pressante paura causata da fatti avversi, un prete recitava una speciale preghiera per allontanare quella paura stressante).

La lunghezza è di Km. 2,225 e la larghezza originaria era m. 10,32 corrispondente a palmi 40 (forse strada Romana). Passa anche attraverso le terre di La Commare, Curatolo e Pellegrino. Appunto, proprio gli imputati del processo in argomento.

Questo documento ci permette di individuare la strada e l’esatta indicazione dei proprietari usurpatori.

Segue la prima pagina del processiculo

L’anno milleottocento cinquantatré il giorno quattro Giugno in Monte S. Giuliano.

Il secondo eletto funzionante da sindaco pel titolare impedito della Comune di Monte S. Giuliano nella qualità di giudice del contenzioso amministrativo, assistito dall’aiutante al cancelliere D. Francesco Salerno, e coll’intervento del primo eletto funzionante da pubblico ministero Sig.r D.r D. Andrea Bernardi, riuniti nella cancelleria comunale, alfine di procedere nella causa a carico di Francesco Agosta fu Giovanni, Gaspare, Giovanni, e Nicolò Pellegrino di Baldassare, Pietro Curatolo fu Antonino, Giuseppe Perniciaro, Leonardo Castiglione fu Angelo, Francesco, e Stefano La Commare fu Gaspare, Rosaria Agosta fu Gaspare vedova di Giuseppe Gammicchia di Vincenzo, e Mario Terranova fu Andrea, villici possidenti, domiciliati nella campagna di Macari, giurisdizione di questa Comune di Monte imputati di aver commesso rispettivamente, e nella parte che ad ogn’uno di loro riguarda degli usurpi nella via publica dal punto sotto li fichi d’india de’ fratelli Pellegrino, sino alla sorgiva delle tre fontane in Macari.

Pagina 2

Aperta la pubblica discussione, il Cancelliere legge i verbali datati rispettivamente il 14 marzo 1850 e l’11 febbraio 1853. Sono presenti tutti gli imputati e tre testimoni.

Viene interrogato Francesco Agosta domiciliato a Macari che dichiara di avere lasciato la suddetta di un’ampiezza maggiore di palmi 20 rispetto a quella ottenuta dal suo autore.

Viene interrogato Giovanni Pellegrino domiciliato a Macari.

Aperta la pubblica discussione il funzionante da cancelliere ha dato lettura a due verbali redatti dal primo eletto sopraluogo, uno nel giorno 14 marzo 1850 e l‘altro a 11 febraro 1853, che han dato principio al presente procedimento, ed alle citazioni fatte agl’imputati e testimoni sotto li 12 e 21 maggio ora scorso.

Sono comparsi detti imputati Agosta, Pellegrino, Curatolo, Perniciaro, Castiglione, La Commare, Gammicchia e Terranova, non che li testimoni Baldassare La Sala, Paolo Rugginello e Giuseppe La Sala, non essendosi presentato l’altro testimonio Giuseppe Crimiti.

L’imputato Agosta essendo stato interrogato del suo nome, cognome, età, patria, condizione e domicilio, ha risposto Francesco Agosta fu Giovanni, anni 44, villico possidente, di questa Comune, domiciliato in Macari.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli di suo conto giusta il verbale di verifica de’ 11 febbraio 1853, ha risposto di aver lasciato la via suddetta al di là di palmi 20 per quanto gli e l’aveva consegnato il suo autore.

Interrogato l’altro imputato Pellegrino del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Gaspare Pellegrino di Baldassare, di anni 35, villico possidente, di questa Comune, domiciliato in Macari.

Pagina 3

Il Gaspare e Giovanni Pellegrino dichiarano di non avere usurpato terre sottraendole alla Via e aggiunte alla sua proprietà; hanno lasciato le predetta Strada di un’ampiezza maggiore ai 20 palmi. Seguono le interrogazioni dei seguenti imputati tutti domiciliati a Magari: Nicolò Pellegrino, Pietro Curatolo e Giuseppe Perniciaro essi concordano e convalidano la dichiarazioni rese da Gaspare e Giovanni Pellegrino.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli di suo conto ha detto di aver lasciato la via dippiù di palmi 20 per quanto gli è stata concessa.

Interrogato l’altro imputato Pellegrino del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Giovanni Pellegrino di Baldassare, di anni 33, villico possidente, di questa Comune, domiciliato in Macari.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli di suo conto, ha detto di non esistere usurpo nelle sue terre, mentre la via trovarsi al di là di palmi 20.

Interrogato l’altro imputato Pellegrino del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Nicolò Pellegrino di Baldassare, di anni 40, villico possidente, di questa Comune, domiciliato come sopra.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli di suo conto ha risposto come all’altro imputato suo fratello.

Interrogato l’imputato Curatolo del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Pietro Curatolo fu Antonino, anni 62, villico possidente, di questa Comune, domiciliato come sopra.

Interrogato sulla contravvenzione imputatasi di suo conto, si ha uniformato alle dichiarazioni degli altri imputati.

Interrogato l’altro imputato Perniciaro del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Giu

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Francesco La Commare dichiara che le sue terre non confinano con la Via pubblica di che trattasi e pertanto non si può usurpare alcun che. Invece confinato con quella Via le terre del Fratello Stefano.

Rosaria Agosta dichiara che la Via oggetto dell’usurpazione è maggiore di palmi 20 per quanto le era stata consegnata. Pertanto non c’è stata alcuna usurpazione.

Viene interrogato Gammicchia.

seppe Perniciaro fu Pietro, anni 32, villico possidente, di questa Comune, domiciliato come sopra.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli di sua spettanza, ha risposto di uniformarsi alle dichiarazioni di sopra indicate.

Interrogato l’imputato Commare del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Francesco La Commare, fu Gaspare, anni 25, villico possidente, di questa Comune, domiciliato come sopra.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli di suo conto, ha risposto di non esserci usurpo nelle terre da lui possesse, ancorchè disse non fanno confine colla via su indicata, ma che però vi confinano quelle del di lui fratello Stefano.

Interrogata l’ imputata vedova Agosta del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Rosaria Agosta, fu Gaspare, vedova di Giuseppe Gammicchia, di anni 38, possidente, di questa Comune, domiciliata come sopra.

Interrogata sulla contravvenzione addebitatale di suo conto, ha dichiarato di non esistere usurpo nelle terre dalla medesima possesse, per trovarsi la via al là di palmi venti, per quanto le era stata consegnata da’ suoi autori.

possiedeInterrogato l’imputato Gammicchia del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi

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Paolo Gammicchia dichiara di uniformarsi alla dichiarazione resa dall’Agosta.

Mario Terranova dichiara di uniformarsi alle dichiarazioni prima rese.

Stefano La Commare dichiara che nelle sue terre contigue alla via non esiste alcun usurpo poiché attualmente è più di 20 palmi mentre suo fratello Francesco possiede terre che non confinano con la via e perciò è fuori da questo giudizio.

Adesso il Giudice invita tutti gli imputati ha proporre tutte le eccezioni di diritto…

Paolo Gammicchia di Vincenzo, di anni 36, villico possidente, domiciliato come sopra.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli di suo conto ha dichiarato uniformarsi a quanto ha detto la medesima di Agosta.

Interrogato l’altro imputato Terranova del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Mario Terranova fu Andrea, anni 40, villico possidente, di questa Comune, domiciliato come sopra.

Interrogato sulla contravvenzione al medesimo addebitata ha detto uniformarsi alla dichiarazione di sopra.

Interrogato finalmente la Commare del suo nome, cognome, padre, età, patria, condizione, domicilio, ha risposto chiamarsi Stefano la Commare fu Gaspare, anni 23, villico possidente, di questa Comune, domiciliato come sopra in Macari.

Interrogato sulla contravvenzione imputatagli giusta il verbale de’ 14 marzo 1850, ha dichiarato che nelle terre da lui possesse contigue alla via in parola non esiste il menomo usurpo mentre trovasi al di là di palmi 20, e che il di lui fratello Francesco non ha parte in questo giudizio, mentre le sue terre non confinano colla via in parola.

Sono stati in seguito avvertiti tutti gl’imputati di portare l’attenzione nel presente atto del dritto, che hanno di proporre rispettivamente tutte l’accezioni di diritto

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eccezioni di fatto e le risposte contro i testimoni.

Tutti gli imputati Agosta, Pellegrino e gli altri assistiti dal difensore don Vincenzo Salerno hanno eccepito le seguenti eccezioni: 1° – prima ancora dell’arresto del “Primo Eletto” è stata presenta un’istanza al Sindaco ed in seguito è stato pubblicato in S. Vito Lo Capo un avviso riguardante tutte le vie esistenti in terre del demanio comunale. L’Intendente fin dal 1827 previa autorizzazione del Real Governo incarica l’agrimensore don Benigno Catalano a misurare tutti i terreni di proprietà comunale dati in enfiteusi, fecero conoscere che la via nella contrada in parola trovasi nell’esatta dimensione in cui fu considerata (a mio giudizio vuole significare che le misure erano uguali tra quelle di fatto riscontrate con quelle archiviate). Se per caso in qualche parte sono state trovate ristrette i proprietari si resero disponibili allargarle come stabilito.

E di fatto non che le repulse contro i testimoni.

Gl’imputati anzidetti di Agosta, Pellegrino, Curatolo, Perniciaro, Castiglione, vedova Agosta, Terranova, Gammichia, e Stefano la Commare, assistiti dal suo difensore D. Vincenzo Salerno Ricevuto niuna ripulsa han prodotto contro i testimoni, ma però hanno eccepito:

1° che pria di aver luogo l’arresto del Primo Eletto pella verifica della via sudetta con di loro supplica presentata al Sigr Sindaco, in seguito di un avviso publicato in S. Vito lo Capo pelle vie esistenti in tutte le terre del demanio comunale, fecero conoscere che la via nella contrada in parola trovasi nella stessa dimensione in cui fu considerata, e lasciata dal difonto agrimensore D. Benigno Catalano incaricato dall’Intendente sin dal 1827 previa autorizzazione del Real Governo, pella rimisura generale di tutti i terreni di proprietà della Comune succennata dati allora in enfiteusi, e ciò non ostante aggiunsero che se forse in qualche punto sembrasse più ristretta, per difetto di transito di persone, e di animali, si rendevano pronti ad alargarla come conveniva.

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2° – Successivamente è stata chiesta nuova verifica della perizia del Catalano ed è stata presentata copia di certificato rilasciato dallo stesso Catalano allegando i verbali con le misurazioni dei beni eseguiti e depositati in Cancelleria Comunale con la riservandosi di esibire l’originale a richiesta. Dichiararono inoltre di avere regolarizzato i punti dove potevano apparire più ristretti nella suddetta Via giusta la dimensione segnata nel citato documento del Catalano pregando a farla nuovamente verificare. Essi si resero pronti ad intervenire se si accertavano differenze di misurazione per evitare spese.

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Il brano è chiaro tuttavia brevemente afferma che la via in questione non fu mai esurpata perché la perizia del Catalano l’ha trovata con le stesse dimenzioni a seguito della rimisura eseguita per incarico dello stesso Comune. In conclusione il verbale fu redatto su erronea dimensione della via in discorso. E forse…

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Forse il verbale fu redatto per altra via di cento palmi e non la strada di venti palmi come ha stabilito il perito Catalano e pertanto gli imputati non possono essere considerati contravventori di usurpo della via replicata. Inoltre la larghezza di venti palmi è provata dall’atto di concessione…

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fatto al sig. Marchese Don Antonino Pilati. A tal fine il Comune chiama a testimoniare il Marchese al fine di caricare danni e spese allo stesso concedente Pilati. Il Sindaco passa all’esame dei testimoni.

La Sala Baldassare dichiara che la via in questione è assai ristretta ed è stata usurpata da tutti gli imputati e nelle parti che ciascuno detiene.

fatta dal Sig.r Marchese D. Antonino Pilati, ciò essendo chiamano in garenzia lo stesso Signor Marchese, onde rilevarli dalle molestie, che attualmente soffrono per detta via, per cui si riserbano ogni dritto di ripetere tutti i danni, spese, ed interessi dal concedente Pilati.

Ciò posto il Sindaco funzionante ha ordinato di procedersi allo esame di testimoni.

E’ stato introdotto il Testimone la Sala, che disse chiamarsi Baldassare la Sala del fu Vito, di anni 64, villico possidente, di questa Comune, domiciliato in S. Vito, , il quale dopo di aver prestato il giuramento di dire la verità, e null’altro che la verità, e dichiarato di non esser parente, o affine cogli anzidetti imputati, ha deposto, che la via publica in quistione trovasi in diversi punti assai ristretta, ed usurpata da detti imputati di Agosta, Pellegrino, Curatolo, Perniciaro, Castiglione, vedova Agosta, Gammicchia, Terranova, e Stefano la Commare nella parte che ad ogn’un di loro riguarda, per essere la medesima contigua alle terre

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Il teste La Sala ha soggiunto che Francesco La Commare non ha terreni limitrofi alla via sopra indicata e che il verbale dell’11 febbraio 1853 è stato un errore di scambio di persona perché il varbale doveva essere elevato a nome di Stefano La Commare che ha commesso l’usurpo.

Il teste Paolo Ruggirello conferma la deposizione del Sala affermando che la Via pubblica trovasi in diversi punti assai ristretta e che l’usurpo è stato commesso dai su indicati imputati per trovarsi nel mezzo delle terre dei medesimi. Ha inoltre confermato che il verbale elevato a Francesco La Commare è stato un errore di persona.

Ultimo testimone è Giuseppe la Sala

da loro rispettivamente possesse, ed ha soggiunto, che Francesco la Commare non ha terreni limitrofi alla via suindicata, e che fu un errore di nominarsi nel verbale di verifica del Primo Eletto de’ 11 febraro 1853, mentre doveva essere Stefano la Commare, da cui l’usurpo è stato commesso.

Esso testimone ha dimandato l’indennità.

E’ stato introdotto il Testimone Ruggirello, che disse chiamarsi Paolo Ruggirello fu Antonino, di anni 60, villico possidente, di questa Comune, domiciliato in Macari , il quale dopo di aver prestato il giuramento di dire la verità, e null’altro che la verità, e dichiarato di non esser parente, o affine cogli anzidetti imputati, ha deposto, che la via publica in quistione trovasi in diversi punti assai ristretta, e che l’usurpo è stato commesso da’ suindicati imputati, per trovarsi la via nel mezzo nel mezzo delle terre da’ medesimi possesse, ed aggiunge che Francesco la Commare non ha terreno contiguo alla via in parola, e che il medesimo per errore venne nominato nel verbale di verifica del Primo Eletto, quando doveva essere Stefano la Commare, da cui l’usurpo è stato commesso. Ha dimandato l’indennità.

E’ stato introdotto l’altro testimone la Sala che disse chiamarsi Giuseppe la Sala fu Vito

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Il Giuseppe La Sala dichiara che l’usurpo in detta via pubblica è stato commesso da Stefano la Commare e compagni nella parte che ognuno di loro riguarda.

Assente un ultimo testimone Giovanni Crimiti fu Giovanni.

L’udienza viene chiusa ed il Pubblico Ministero assolve da ogni usurpo e dalla contravvenzione a carico di Francesco La Commare e conferma il verbale a carico degli altri imputati condannandoli al ripristino a 40 palmi la strada, alla multa di un ducato a ciascuno di essi ed alle spese del giudizio.

di anni 60, villico possidente, di questa Comune, domiciliato in S. Vito, il quale dopo di aver prestato il giuramento di dire la verità, e null’altro che la verità, e dichiarato di non esser parente, o affine cogl’ imputati sopranominati, ha deposto, che l’usurpo in detta via publica è stato commesso da Stefano la Commare, e compagni, nella parte che ad ogn’un di loro riguarda. ha dimandato l’indennità.

Il testimone Giovanni Crimiti fu Giovanni non si è presentato.

Il publico Ministero ha conchiuso di renunziarsi a tale Testimone, e di darsi lettura della di lui deposizione contenuta nel verbale di verifica.

Il Sindaco uniformemente alle conclusioni del publico Ministero ha ordinato di darsi lettura della deposizione del testimone Crimiti.

Si è data lettura della deposizione in parola.

Terminato lo esame de’ Testimoni il Publico Ministero ha conchiuso non costare la contravenzione imputata a Francesco la Commare, e di costare bensì quella imputata a detti di Agosta, Pellegrino, Curatolo, Perniciaro, Castiglione, la Commare, vedova Agosta, Gammicchia e Terranova pell’usurpo della via publica comunale dal punto sotto li fichi d’india de’ fratelli Pellegrino sino alle tre fontane di Macari, ed ha dimandato, che fosse ridotta al primiero stato a spese danni, ed interessi de’ medesimi, e nella larghezza di palmi 40, di condannarsi alla multa di Ducato uno per ogn’uno, ed alle spese del giudizio.

Intesi gl’imputati l’un dopo l’altro ne’ mezzi rispettivi di difesa.

Pagina 13

Il Sindaco alle ore 17 (ora italiana) del medesimo giorno, mese ed anno sospende l’udienza per deliberare.

Il Pubblico Ministero terminate le deposizioni delle testimonianze così decide: 1) assolve l’imputato Francesco La Commare per “non costare” la contravvenzione; 2) di “costare” bensì a tutti imputati Agosta e altri per l’usurpo della via pubblica comunale dal punto sotto i fichi d’india dei fratelli Pellegrino sino alle tre fontane di Macari ed ha dimandato che fosse ridotta al primiero stato a spese e danni ed interessi sei medesimi e nella larghezza di palmi 40; 3)di condannarsi alla multa di ducato uno per ogn’uno ed alle spese di giudizio.

Il Sindaco funzionante ha dichiarato sospesa l’udienza per deliberare nella presente causa, ed ha fatto uscire dalla stanza tutti, rimanendo a porta chiusa solamente lo stesso, e l’aiutante al cancelliere.

Fatto, e conchiuso il sopradetto giorno, mese, ed anno alle ore diciassette d’Italia.

Il secondo Eletto funzionante da Sindaco

Alberto Augugliaro

L’assistente al Cancelliere

Francesco Salerno

Un breve commento. In primo luogo manca la sentenza definitiva. Pertanto non conosciamo il verdetto. C’è da ritenere che il giudice ha seguito le conclusioni del Pubblico Ministero che ha condannato gli usurpatori in virtù delle deposizioni rese dai testimoni. Le procedure adottate fanno pensare a un vero e proprio “processiculo” con scarsa affinità giuridica in senso formale e sostanziale. I contravventori vengono chiamati imputati come se fosse celebrata una causa penale, i testimoni sono semplici contadini del luogo che sicuramente conoscono la strada ma non forniscono documenti che ne stabiliscono la larghezza. Per contro i contravventori Agosta e compagni producono una perizia tecnica che fissa la larghezza in palmi 20. Soggiungono inoltre che hanno pure allargata la strada rispetto a quando ne hanno avuto possesso. In termini di ortodossia giuridica la sentenza poteva benissimo favorire i contravventori. Concludo affermando che le Vie Pubbliche e le Trazzere in tutte le epoche sono state martoriate e pagate da innocenti usurpatori. A tal proposito è pioneristica e veritiera la delibera dell’adunanza del CONSIGLIO COMUNALE DI TRAPANI-VERBALE N.04 DEL 26/01/2009 delibera n.15 (vedi INTRODUZIONE-parte ). Riporto qui sotto la prima dell’ORDINE DEL GIORNO. A fine pagina con il periodo segnato il rosso leggiamo: “Re Ferdinando nel 1811 legittimava in sostanza alcune usurpazioni dietro il beneficio che ne potevano ricavare le finanze del Re;

Oggi non può una amministrazione moderna fare pagare il cittadino più di una volta lo stesso bene così come nel 1811 il Re Ferdinando ha imposto” (Vedi capitolo VI- Introduzione parte Seconda, pubblicata il 14 febbraio 2015).

Sappiamo già che con decreto dell’11 febbraio 1792 il Re ha disposto la vendita delle Trazzere inutili. Inoltre la perizia del Cusimano del 7 marzo 1800 ha rivelato tutte le particelle vendute a ciascun proprietario in tutto il percorso della nuova strada carrozzabile Palermo-Vallelunga (vedi capitolo VII-parti I,II e III pubblicati rispettivamente il 23 giugno, 21 luglio e 15 settembre 2018). Perciò se ne deduce che l’affermazione che abbiamo letto nella sopra indicata delibera del Consiglio Comunale di Trapani è corretta e coraggiosa, la data anche se posteriore al decreto del 1792 potrebbe essere valida (tenuto conto del processo di cui sopra della infinita persecuzione) e l’intera documentazione di questa rubrica la rafforza e la convalida.

La persecuzione in tutto il territorio Siciliano delle inesistenti Regie Trazzere di (m.38 circa) continua fino ad oggi con le 11.500 km. tracciate dall’Ufficio Trazzere.

RINGRAZIAMENTI

Ringrazio di vero cuore il professore Vincenzo Perugini per il suo cortese apporto riguardante la trascrizione dei difficili fogli originali e Processiculo, dei viaggi per l’Archivio di Erice e per l’amicizia che mi ha offerto.

In appendice riporto l’indice dell’elenco delle Vie del territorio di Monte S. Giuliano che è un documento originale e certamente costituisce prova. Ci dà la possibilità di comparare e di vericare i quadri d’unione redatti dall’Ufficio Trazzere con l’aiuto delle antiche mappe IGM. Detto elenco distingue con chiarezza le Vie pubbliche e Consolari, le Trazzere e financo gli Stradonelli indicando come abbiamo letto sopra lunghezza, larghezza e confini. Da ultimo riporto un’episodio personale. Domenica 14 ottobre scorso un cordiale Signore di Fulgatore mi disse che la sua abitazione è stata costruita nella Trazzera Regia e altri convicini hanno pagato alla Regione la legittimazione. A casa ho consultato la “Relazione di Demanialità” (che allego uno stralcio) redatta dall’Ufficio Trazzere nel 1952. Ho verificato che in essa, proprio sul territorio di Fulgatore non c’è cenno di alcun atto probatorio della demanialità. Quest’ultimo territorio compare solamente nella mappa (qui riportata per il tratto in argomento) che rappresenta l’intero percorso stradale della Regia Trazzera n. 452 Palermo-Trapani. Pertanto visto che gli argomenti sopra trattati riguardano Monte S. Giuliano ed ho pure citato sopra la perizia di Girolamo Vairo del 1788 che abbraccia l’intera provincia di Trapani, ritengo importante pubblicare soprattutto per l’assurda documentazione che leggeremo la mappa della Regia Trazzera 452 (che non sono in grado di commentare i percorsi) e la “Relazione di Demanialità”con qualche breve commento.

La prossima puntata verrà pubblicata sabato 24 novembre. Parlerò delle “Istruzioni del 1806” del Maestro Buglio diramate alle Secrezie locali affinchè i Segreti dei luoghi provvedessero a vigilare le Trazzere e ad agire contro gli usurpatori.Si chiude così la storia del Maestro Segreto Buglio. Mi occorreranno ancora due o massimo tre puntate per completare la millenaria storia delle nostre amate Regie Trazzere (gli argomenti saranno i seguenti:1824-costruzione dell’intera rete stradale Borbonica e i Real Rescritti dal 1817 al 1841). Continueremo con poche puntate i provvedimenti adottati dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana (dopo il 1948) e fino alla completa pubblicazione dei Decreti Assessoriali [1954]).

ANTONINO MESSANA

BIBLIOGRAFIA

Archivio Storico Municipale Erice-Processiculo di atti contravvenzioni per usurpazioni di Vie e Trazzere 1853.

Archivio Storico Municipale Erice-Elenco e classificazione delle Vie comunali di Monte S. Giuliano 1868

Archivio di Stato di Trapani– Perizia del 1788 dell’Agrimensore Regio Girolamo Vairo allegato all’atto notar V. Salerno di Erice 19/7/1800.

APPENDICE

MAPPA DELLA REGIA TRAZZERA n. 452 TRAPANI-PALERMO (TRATTO DEL TERRITORIO DI TRAPANI E ERICE

RELAZIONE DIMOSTRATIVA DELLA DEMANIALITA’

ATTI PROBATORI

Come leggeremo qui sotto, gli atti probatori sono costituiti da titoli che comprovano la demanialità e giustificano il Decreto Assessoriale che il 2 marzo 1954 ha dichiarato la demanialità della Regia Trazzera n.452 Trapani-Palermo (Vedi Introduzione-parte IV, pubblicata il 18 marzo 2015). I documenti del lungo elenco che leggeremo devono necessariamente essere autentici e originali e supportati da norme legislative dove si ricava la proprietà demaniale della strada in lunghezza ed in larghezza ed altri paramenti connessi ai luoghi che attraversa la strada, che l’Ufficio Trazzere mette a dispozione ai soggetti interessati. Le richieste da me avanzate per i titoli di alcune Trazzere di Alcamo hanno avuto esito negativo tanto che sono arrivato alla conclusione che tutto quello che leggeremo sono vere e proprie favole (invito il lettore a rivedere l’INTRODUZIONE-parte sesta, pubblicata l’11 aprile 2015 che contiene tutte le mie richieste degli atti probatori della Trazzera appunto Trapani-Palermo-territorio di Alcamo e le assurde risposte ricevute da quell’Ufficio senza la esibizione di alcun titolo richiesto).

Prima di passare alla lettura dei suddetti atti probatori devo raccontare per la prima volta (perché da me dimenticato in tutti questi anni di studio e pubblicazioni) un colloquio che ho avuto con un funzionario dell’Ufficio Trazzere nel 2005 (data approssimativa quando ancora la mia mente era ben lontana da qualsiasi interesse particolare sull’argomento trazzere). Durante il colloquio riguardante la Trazzera Alcamo-Castellammare ho chiesto bonariamente e senza alcun presentimento un documento ufficiale che comprovava la larghezza delle Trazzere Regie in metri 37,68. Quel Tizio mi ha riferito che l’Archivio custodisce il decreto del Re e che potevo consultarlo l’indomani. La mattina successiva mi reco all’Ufficio; quel Funzionario mi invita ad entrare in archivio e comincia cerchare il decreto. Dopo affannose ricerche in numerosi posti mi informa che non ha trovato nessun documento che fissa la larghezza della Trazzera ( il Maestro Segreto marchese Buglio scrive al Re e lo informa che nella Secrezia non esiste alcun documento che fissa la larghezza delle Trazzere escluso i bandi di Mistretta, Capizzi e Troina. Pertanto stabilire la larghezza delle Trazzere è una decisione del Re stesso. [Vedi capitolo V-parte VII – lettera del 30 agosto 1788, pubblicato il 23 dicembre 2017]). L’Ufficio non esibendo questo titolo, annulla tutto quello che ha scritto nelle Relazioni di Demanialità anche perché per altro verso nella Relazione in parola non fa alcun cenno del documento che comprova la larghezza delle trazzere. In altre parole quell’atto normativo che stabilisce le larghezze delle Trazzere armentizie è notorio e quindi scontato. Avverto che la scienza giuridica vuole sempre e in tutte le epoche, come prove documenti scritti. In conclusione in tutte le pagine che riporto leggeremo solamente quanto segue: strada e via consolare, antica o vecchia strada e simili senza alcun riferimento normativo sulla larghezza canonica della Regia Trazzera. Le perizie che parlano di strada consolare portano la larghezza di palmi 40 e di varie altre larghezze che non si avvicinano minimamente a quella canonica (a tal proposito consiglio di rileggere il capitolo V-parte II, pubblicato il 13 maggio 2017 riguardante la circolare del Maestro Segreto del 17 aprile 1797 indirizzata a tutti i Comuni della Sicilia e le relative risposte).

Le strade Consolare per l’accreditata letteratura stradale sono le strade costruite dai Consoli Romani per motivi bellici ed hanno una larghezza appunto 40 palmi cioè metri 10,32 (per la larghezza delle strade Romane vedi capitolo I-parte VII, pubblicato il 31 ottobre 2015). Per questa ragione gli “atti probatori” che leggeremo qui di seguito non possono essere strade armentizie di m. 38 circa ma, solamente Vie pubbliche o come sono state nominate da re Ruggero II e successori “Regalie. Auguro buona lettura con qualche riserva, per il lungo , difficoltoso, stancante e ingarbugliato discorso. Pensate allo “stolto” che a scritto! Tuttavia resto disponibile per qualsiasi chiarimento o osservazioni.

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