ALCAMO. Adottata, da parte del Comune di Alcamo, l’ordinanza riguardante la prevenzione degli incendi e la pulitura dei terreni per il 2020. Come è noto nel territorio comunale sono presenti aree pubbliche, terreni infestati da sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco, pregiudizievoli della pubblica incolumità; in considerazione di ciò l’Ufficio Comunale di Protezione Civile in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha individuato le seguenti zone ad alto rischio incendi boschivi.
Zona montana e pedemontana del MONTE BONIFATO, delimitata all’interno della seguente viabilità: Via MADONNA DEL RIPOSO, Via MONS. TOMMASO PAPA, CONTRADA MONTAGNA MORTICELLO, STRADA PROVINCIALE (EX REGIONALE) n.3 ALCAMO – GIARDINACCIO – ROCCHE CADUTE – SAN NICOLA, SS.119, Via SEN. Francesco PARRINO, Via J. F. KENNEDY, Viale EUROPA;
Zona di ALCAMO MARINA Contrada MACCHIE DI CALATUBO A NORD della SS. 187 dal Km. 48,620 (Casa Cantoniera – Torrente Palmeri) al Km. 51,886 (Torrente Finocchio confine Comune di Alcamo) e fino al mare.
Si ordina ai soggetti privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo hanno la disponibilità di terreni ricadenti all’interno delle zone ad alto rischio di incendi boschivi citati in premessa o limitrofi ad impianti di deposito o distribuzione di carburanti o altri materiali infiammabili fino ad una distanza di metri 50, di provvedere entro il termine perentorio del 14 Giugno c.a. al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca in genere o alla realizzazione di una fascia tagliafuoco perimetrale non inferiore a metri 10,00 di larghezza.
Si ordina altresì ai soggetti privati proprietari, affittuari, gestori o che a qualsiasi titolo hanno la disponibilità di terreni ricadenti all’esterno alle zone ad alto rischio, confinanti con strade pubbliche, linee ferrate, fabbricati residenziali anche a carattere stagionale, insediamenti artigianali o industriali, terreni incolti e/o cespugliati, di provvedere entro il termine perentorio del 14 Giugno c.a., al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca in genere o alla realizzazione di una fascia tagliafuoco perimetrale non inferiore a metri 10,00 di larghezza.
Si ordina agli Enti titolari del patrimonio stradale e ferroviario, di provvedere, entro il termine perentorio del 14 Giugno c.a. ad effettuare interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria pertinenza, allo scopo di rimuovere possibili cause di innesco di incendi.
E’ vietato su tutto il territorio comunale accendere fuochi, compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre c.a.
Si rammenta altresì che per le aree di sottobosco ricadenti all’interno della “R.N.O. Bosco D’Alcamo” e “dell’area demaniale boschiva di C/da Calatubo” e per piccoli lotti di terreno con estensione inferiore a mq.500 confinanti su tutti i lati con muri di recinzione e/o nelle condizioni da non consentire la propagazione degli incendi vigono specifici regolamenti di Usi e Divieti.
La non ottemperanza agli obblighi ed ai divieti previsti dalla presente Ordinanza determinerà a carico dei trasgressori l’applicazione delle sanzioni amministrative oltre ad eventuali responsabilità di natura penale.