Il regime giuridico delle “Regie Trazzere di Sicilia” – Relazione del professore di Diritto Civile Silvio Mazzarese dell’Università di Palermo e Trapani.
di Antonino Messana
Con lo scopo precipuo di alleviare e invogliare certa lettura da un contesto essenzialmente di “scienza giuridica” chiaramente non facilmente accessibile (per certi versi neanche per me è stata facile) ad un comune lettore, con un breve riepilogo di alcuni brani di più facile lettura, essenzialmente a carattere storico che richiamano in buona parte i miei lavori pubblicati in questa rubrica, peraltro già noti agli assidui lettori che ringrazio, inizio la presentazione della “Relazione” dell’insigne giurista Professore Silvio Mazzarese.
Ecco il primo brano. Apprendiamo a chiare lettere che il metodo storico serve a porre rimedio (migliore antidoto) a quelle favole e a quei miti… delle Regie Trazzere che campeggiano in modo incontrollato…. Con le “favole che campeggiano le Regie Trazzere”, già è un indizio che ci conduce al nostro sito “Historia Alqami” alla nostra rubrica richiamata in nota in forma soleggiata (2):
[pagina 3]…Del resto, nelle analisi giuridiche, l’approccio storico (ed il metodo storicistico) sono ormai largamente diffusi e praticati, anche perché “l’irruzione della storia nel diritto” sembra essere il migliore antidoto a quelle “favole” ed a quei “miti” che, anche a proposito delle Regie Trazzere, campeggiano in modo incontrollato e (forse) in modo non del tutto controllabile (2).
(2) In questa chiave di lettura, si vedano: S. FONTANA, L’irruzione della storia nel diritto. Il mito delle Regie Trazzere di Sicilia, in Rass. dir. civ., 1/2001, p. 63 ss. (che, salvo alcune veniali imprecisioni tecnico-giuridiche, ci offre un saggio per molti versi arguto ed a tratti davvero impeccabile) e A. MESSANA, ‘La favola’ delle Regie Trazzere di Sicilia (che, in un’angolazione prevalentemente storica, ci offre uno studio ricchissimo di documentazioni archivistiche, catastali e persino peritali, che però, nella sua completezza, è di prossima pubblicazione e di cui tuttavia si conoscono ampie anticipazioni edite sul sito AlqamaH già a partire dal 2015).
Qui in basso leggeremo che le Regie Trazzere non sono altro che “Vie pubbliche” appartenenti ad uno speciale Demanio Regionale usate giusto per la transumanza che sono sorte in un sistema economico agro-pastorale. Con la regressione delle attività pastorali le leggi restano arretrati e non conformi ad un nuovo ordinamento costituzionale. Resta inteso che le norme in vigore sono pure incostituzionali e in tal senso la letteratura è copiosa.
Lo stato dell’arte della materia trazzerale
È bene ricordare sin d’ora che, nell’odierna esperienza giuridica, per “Regie Trazzere” si in- tendono quelle strade pubbliche, appartenenti ad uno speciale demanio della Regione Siciliana (18), che sono destinate in modo esclusivo alla libera transumanza delle greggi e degli armenti e che perciò sono ancorate al presupposto di un modello agro-pastorale che sia tuttora praticato nell’isola e che si connoti per il nomadismo degli animali da allevamento (19).
Entro tali coordinate, di metodo e di contenuto, si vedrà come l’attuale diritto trazzerale sia diventato un ordine legislativo ormai “arretrato” e staticamente “incompiuto”, specie rispetto ad un ordinamento costituzionale…
La letteratura trazzerale è infatti, tutt’altro che copiosa:
- sia sul versante propriamente storiografico (24);
(24) Fra le opere storiografiche più note e di maggiore consultazione vanno ricordate soprattutto quelle di: C. GUERRA, Memoria sulle strade pubbliche di Sicilia, Napoli, 1784; F.M. EMANUELE, marchese di Villabianca, Diari palermitani, 1788, “manoscritto” conservato nella Biblioteca Comunale di Palermo di Casa Professa; S.V. EMANUELE-G. PEREZ (a cura di C. TRASSELLI), Un secolo di politica stradale in Sicilia, Roma, 1962; G. TESORIERE, Viabilità antica in Sicilia. Dalla colonizzazione greca all’unificazione del 1860, Palermo, 1995; E. CARUSO-A. NOBILI, Le mappe del catasto borbonico in Sicilia. Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico Mortillaro di Villarena (1837- 1853), Palermo, 2001; F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai nostri giorni, vol. II, Palermo, 2003; G. UGGERI, La viabilità della Sicilia in età romana, 2004; L. SANTAGATI (a cura di), La Sicilia di al-Idrisi ne Il libro di Ruggero, Caltanissetta-Roma, 2010; M.A. CROCIATA, Sicilia nella storia. La Sicilia e i siciliani dalla dominazione saracena alla fine della lotta separatista (827-1950), vol. I, Dallo sbarco saraceno alla morte di re Ferdinando II, Palermo, 2011. Da ultimo, si segnala anche l’interessante (e per molti versi intricante) volume di R. RIZZO, sul famoso viaggio di Carlo V con il quale tale monarca suggellò l’altrettanto famosa e cosiddetta trazzera “Trapani-Taormina”. [autori ed opere sono spalmate in tutta la mia Rubrica]
Continuando la lettura della nota (24) il nostro Professore utilizzando il nostro titolo “la Favola delle Regie Trazzere… giusto” per indicare “le gravi inesattezze delle risultanze ufficiali del “demanio trazzerale” scrive a chiare lettere con durissime parole “…agli scandalosi imbrogli degli stessi uffici regionali…”
In particolare però si vogliono qui segnalare i numerosi contributi di ANTONINO MESSANA, fin qui pubblicati in modo occasionale e sparso sul sito AlqamaH, già a partire dal 2015, e destinati a confluire, in modo ordinato ed organico, in un unico volume di prossima pubblicazione dal titolo (non casuale ma estremamente) significativo: ‘La favola’ delle Regie Trazzere di Sicilia. Laddove per “favola” l’Autore allude, eufemisticamente, alle gravi inesattezze delle risultanze ufficiali del “demanio trazzerale”, per non dire anche agli scandalosi “imbrogli” degli stessi uffici regionali (come li avrebbe chiamati il Maestro Segreto Marchese Buglio, che ne riferiva già “al Re” in una famosa lettera del 1788 e di cui riferiscono gli stessi studi di A. Messana, sub Cap. V, Parte VII, nel citato sito AlqamaH).
Adesso leggeremo una santissima verità riguardante tutte quelle strade esterne all’intero territorio che entrano in territorio di Alcamo dai quattro punti cardinali, con percorsi del tutto falsi, assurdi, pazzeschi, proprio inaudite e interamente copiate dalla carta del Catasto del 1938 e oggi inserite nel “Piano Regolatore”.
Ecco il piano regolatore e il quadro unico
Le trazzere sono tutte rimarcate in neretto e si affacciano ai confini del territorio.
Quindi come ha scritto il Professore, “Favole e imbrogli hanno costituito…ufficialmente Regie Trazzere disattendo pertanto nelle “relazioni di demanialità” (a fondamento dei decreti assessoriali che restano del tutto infondati e pertanto vanno reiterati “motu proprio”) sia la prova dell’esclusiva destinazione alla transumanza delle greggi e degli armenti sia la prova della larghezza (o c.d. “estensione/dimensione”) delle vere e proprie “Regie Trazzere”. Da aggiungere ancora che i 690 “Decreti Assessoriali autorizzano, come imposizione, “di accertare la consistenza delle trazzere medesime”.
Favole o imbrogli che siano o siano stati, qui si vuol dire (per intenderci meglio e fuor di metafore) che tali vicende hanno costituito (e per certa parte continuano a costituire) provvedimenti amministrativi (prima statali e adesso regionali) mediante i quali si sono spesso riconosciute e dichiarate ufficialmente “Regie Trazzere”, perciò appartenenti al relativo demanio pubblico, “percorsi viari” che in realtà non erano (e tuttora non sono) affatto “Regie Trazzere”, disattendendo pertanto nelle “relazioni di demanialità” sia la prova dell’esclusiva destinazione alla transumanza delle greggi e degli armenti sia la prova della larghezza (o c.d. “estensione/dimensione”) delle vere e proprie “Regie Trazzere”.
Gli studi di MESSANA non solo costituiscono quanto di più recente e di più documentato si possa disporre oggi in materia, ma, sulle varie tematiche storicamente e giuridicamente controverse, danno conto anche in modo davvero scrupoloso di quei classici sopra citati e di tanto altro.
Sono altresì notevoli, infatti, le ricerche archivistiche, catastali e finanche peritali dello stesso MESSANA contenute nei suoi scritti, specie al fine di confermare o di confutare le cosiddette “usurpazioni” dei terreni trazzerali da par- te tanto di soggetti privati quanto di soggetti pubblici (Comuni, Province, ecc.). Si vedrà più oltre, tuttavia, la procedura di accertamento delle “usurpazioni” e la possibilità di pagare un “riscatto” per poterle “sanare”.
In definitiva, per l’alto livello e l’attendibilità degli studi di A. MESSANA e per la grande utilità che una loro più ampia divulgazione offrirebbe a molti “addetti ai lavori”, l’insieme di tali studi costituisce sin d’ora (ed a maggior ragione lo costituirà il volume complessivo di prossima pubblicazione che li raggrupperà tutti) un punto di riferimento dell’analisi storico-giuridica di indispensabile consultazione.
Poi, per altro verso, il chiarissimo Professore, richiama l’intera mia bibliografia storica, di antiche carte topografiche e archivistiche, anche con i seguenti scritti di pagina 50… Invero, nella letteratura giuridica il tema delle regie trazzere è stato trattato scarsamente ed in modo sparuto, mentre va dato atto alla letteratura storica ed alla saggistica storiografica di avere reso utilissimi contributi alla conoscenza di una materia davvero complessa, con importanti ricadute “cognitive” che hanno riguardato la difficile ricostruzione dei fondamenti sostanziali e degli impianti formali di cui si sono alimentate le discipline normative succedutesi nel tempo e sedimentatesi fino ad oggi (71).
(71) Da ultimo si vedano soprattutto gli scritti già citati di A. MESSANA ed ivi l’ampia e completa bibliografia storica ed archivistica.
Il mantenimento di un tralaticio [antico] e pressoché immutato diritto trazzerale di estrazione medioevale e premoderna si pone ormai in modo estremamente problematico e reclama una ricomposizione delle strutture, delle funzioni e degli effetti dell’istituto trazzerale che poggi su ben altre e nuove ragioni sociali, economiche e giuridiche.
Da qui nasce “anche” la questione della c.d. “sdemanializzazione tacita” dei terreni trazzerali: una questione che (a parte una necessaria e ben più consistente riforma organica dell’intera materia) va intanto affrontata de iure condito dalla giurisprudenza e che dunque va risolta in punto di fatto e di diritto proprio in mancanza, de iure condendo, di una riforma in grado di “scomporre la complessità” del regime giuridico delle regie trazzere e di ricomporne (come si diceva) strutture, funzioni ed effetti.
Quel che resta davvero incontestabile ad un’analisi giuridica odierna è l’attuale punto “drammatico” di partenza: il diritto positivo delle “Regie Trazzere di Sicilia” ed al suo traino lo “speciale demanio trazzerale” della Regione Siciliana mantengono tuttora, in modo pressoché inalterato, un vetusto corpus iuris, superato e anacronistico, largamente inosservato dai più e persino desueto, perciò prossimo a quel bivio oltremodo divaricante di cui si diceva anche prima:
- o procedere verso un’abrogazione totale (e non verso una semplice potatura di “rami secchi” da abbandonare ad un perduto passato);
- o avanzare verso una riforma radicale (e non verso un semplice restyling normativo da abbozzare per un improbabile futuro).
E però, se per un verso è noto che le “Regie Trazzere di Sicilia”, come i “terreni tratturali” di Puglia, sono nate come vie armentizie, è meno noto per altro verso che esse hanno assunto nel tempo anche la funzione di “normali” vie di comunicazione tra città, paesi e contrade, finendo con l’essere spesso confuse, persino nelle risultanze “ufficiali” della Regione Siciliana, con le strade pubbliche di ordinario collegamento tra un sito e l’altro (51).
51 Come si evince bene ed in modo documentato dagli studi di autorevoli storici delle regie trazzere (Cfr., per tutti, A. MESSANA, op. cit., passim.
52 Come già prima si diceva a proposito della vicenda trazzerale di via Sampolo a Palermo.
53 A. MESSANA, op. loc. ultt. citt.
Una circostanza In entrambi le direzioni di marcia (abrogazione o riforma), andrebbe comunque mantenuta nella massima considerazione possibile che, invece, è stata trascurata per lunghi periodi dai cosiddetti “uffici competenti” (quelli Demaniali dello Stato Italiano prima e quelli della Regione Siciliana dopo) (31), e cioè che: la ragione giuridica esclusivamente fondativa delle “vere e proprie” Regie Trazzere di Sicilia (come dei veri e propri Tratturi in Puglia) è stata in passato e permane nel presente la libera transumanza delle greggi e degli armenti.
Una precondizione di fatto e di diritto dunque che, come logica conseguenza (sia legislati- va, sia burocratica, sia giurisdizionale) reca con sé la naturale necessità che i percorsi trazzerali scorrano attraverso terreni che consentano il pascolo agli animali in transito, ovvero quel pascere per herbas (per riprendere un’espressione dantesca) che esclude il transitare per paludi, acquitrini e sentieri pietrosi, come invece spesso hanno dimenticato di considerare proprio quegli stessi e cosiddetti “uffici competenti” nel dichiarare la demanialità degli stessi terreni
Si pensi che le risultanze, tuttora pressoché “indiscusse”, dell’Ufficio del Demanio Trazzera- le hanno portato ad individuare un migliaio di regie trazzere (fra grandi, piccole e medie) tutte di- chiarate:
- della larghezza “canonica” di poco meno di 40 metri;
- della lunghezza media di trenta chilometri di tracciato;
- e per un totale di 000 ettari di superficie.
Tutto ciò stigmatizza (dati alla mano) un’evidente (se non ridicolo) eccesso di calcolo del- demanio trazzerale che è speculare ad altrettanta evidente sprovvedutezza (per non dire altro!) degli organi responsabili, specie se (banalmente) si pensi ad una ben documentata ed atavica mancanza di strade nell’Isola e se (meno banalmente) si pensi ad antiche proprietà private mai pubblica- mente “catastate” o ad ondivaghi demani “pubblici”, “regi” e così via.
Ed a tutto ciò si aggiunga (e non è solo una strana coincidenza) quella virtuale ma cospicua entrata finanziaria che, in ragione di cosiddetti “usurpi”, va ad ingrossare le casse della Regione: un’entrata, in attivo e senza oneri consistenti, che viene calcolata in relazione agli eventuali “riscatti” (o indennizzi) a titolo di sdemanializzazioni corrispondente ai costi stabiliti per legge “allo stato saldo”.
Un ammontare davvero colossale, altro che eredità improduttive dei latifondi medioevali (da una parte) e moderni principi costituzionali di redistribuzione “sociale” della proprietà terriera (dall’altra)!
Nonostante le “Favole” e gli “Imbrogli” lapalissiane, adesso sono Regie Trazzere inoppugnabili per i Sindaci (padroni del per volontà dei cittadini), che non erano e tuttora non sono Regie Trazzere (di buona conoscenza degli stessi Sindaci) perché non sono state provate i percorsi di transumanza delle greggi e le loro larghezze (canne 18 e palmi 2). Ripropongo il brano “Favole o imbrogli che siano o siano stati”,… hanno costituito provvedimenti amministrativi (prima statali e adesso regionali) mediante i quali si sono…e dichiarate ufficialmente “Regie Trazzere”,… “percorsi viari” che in realtà non erano (e tuttora non sono) affatto “Regie Trazzere”, disattendendo nelle “relazioni di demanialità” sia la prova dell’esclusiva destinazione alla transumanza delle greggi e degli armenti sia la prova della larghezza (o c.d. “estensione/dimensione”) delle vere e proprie “Regie Trazzere”.
Nonostante ciò, leggeremo in appresso che il nostro Professore da “giurista esemplare” pur non accettando in toto le Relazioni di Demanialità che hanno creato in Sicilia 11.500 chilometri di Regie Trazzere propone alternativamente o una radicale riforma o una totale abrogazione con l’istituto della sdemanializzazione tacita o espressa del diritto trazzerale.
SDEMANIALIZZAZIONE TACITA
La questione giuridica delle Regie Trazzere, specie dai provvedimenti degli anni venti del novecento in poi (8), è diventata una sorta di delirio scespiriano fra l’essere o il non essere: ovvero tra una parziale riforma (e dunque un continuare ad essere) o una totale abrogazione (e dunque il non essere più).
Quel che resta davvero incontestabile ad un’analisi giuridica odierna è l’attuale punto “drammatico” di partenza: il diritto positivo delle “Regie Trazzere di Sicilia” ed al suo traino lo “speciale demanio trazzerale” della Regione Siciliana mantengono tuttora, in modo pressoché inalterato, un vetusto corpus iuris, superato e anacronistico, largamente inosservato dai più e persi- no desueto, perciò prossimo a quel bivio oltremodo divaricante di cui si diceva anche prima:
- o procedere verso un’abrogazione totale (e non verso una semplice potatura di “rami secchi” da abbandonare ad un perduto passato);
- o avanzare verso una riforma radicale (e non verso un semplice restyling normativo da abbozzare per un improbabile futuro).
Sdemanializzazioni espresse o sdemanializzazioni tacite a parte, tornando alla considerazione sull’estensione inverosimile dei terreni trazzerali è da aggiungere che questa risulta talmente va- sta e cospicua da coprire (secondo le stime più accreditate) circa undicimila chilometri di strade siciliane (80): il che rende ancora più urgente, rispetto ad altri periodi storici, non solo la risoluzione dei contenziosi giudiziari tra Regione e singoli privati (tanto più con i Comuni), ma anche la riforma dell’intera materia.
Non mi resta che ringraziare arditamente il professore Silvio Mazzarese per aver cosparso i mei studi pubblicati sul sito giornalistico “Historia Alqami”, tanto che non trovo altre parole adatte di sincera riconoscenza, pur, tuttavia, resto onorato della Sua amicizia e di quello che ha scritto. Qui di seguito è riportata la Relazione originale sottolineando ed evidenziando semplicemente alcuni brani di capitale importanza. Ho aggiunto con parentesi quadra in piccolo formato il riferimento alla puntata giornalistica su “Historia Alcami”, semplicemente per eventuali approfondimenti per nuovi lettori che ringrazio tutti di cuore. Sicuramente avrò occasione di pubblicare altri aggiornamenti evolutivi. Buona lettura.
CLICCARE SUL SEGUENTE LINK PER LEGGERE LA RELAZIONE DEL PROF. SILVIO MAZZARESE “IL REGIME GIURIDICO DELLE “REGIE RAZZERE DI SICILIA” E LA QUESTIONE DELLA SDEMANIALIZZAZIONE TACITA”
RELAZIONE PROF. SILVIO MAZZARESE
ANTONINO MESSANA