I proprietari della Tonnara di Scopello valutano la richiesta di risarcimento danni al Comune di Castellammare del Golfo e
la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti in considerazione delle ulteriori iniziative del Comune che costringono la proprietà a doversi nuovamente difendere dinanzi al TAR
di Rosa Maria Ruggieri
Desidero fermare l’attenzione del lettore per riflettere alla luce delle recente sentenza del C.G.A. su quanto è avvenuto in nostro danno, nel corso di questi ben 20 anni, e di quanto la proprietà ha dovuto sopportare anche economicamente, per via di un non condivisibile atteggiamento che l’amministrazione comunale ha assunto con pervicacia, che contrasta con l’auspicato sinergismo tra pubblico e privato nella tutela e fruizione di un bene di tale rilievo, come è il Complesso monumentale della Tonnara di Scopello.
Non è soltanto una sentenza quella che i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa hanno pubblicato il 4 ottobre 2022: è una pagina di storia, o meglio, un capitolo della storia plurisecolare di uno dei monumenti costieri di maggior rilievo della Sicilia.
In 37 pagine si condensa un’articolata disamina della controversia sottoposta al vaglio di una meticolosa analisi sotto ogni profilo.
Vale la pena ripercorrere le tappe principali di questo irragionevole conflitto che ha visto, e vede tuttora, contrapposto il Comune di Castellammare del Golfo alla Tonnara di Scopello, ed in particolare ad alcuni proprietari della stessa, tra cui figura la scrivente e l’arch. Leonardo Foderà, da tempo impegnati nel restauro e nella valorizzazione culturale del sito e nel contrasto ad usi impropri.
La vicenda risale al 2002, quando in sede attuativa del Piano Regolatore, il Comune inseriva la stradella privata della Tonnara tra i percorsi pedonali ad uso pubblico per la fruizione del mare, disattendendo il decreto regionale, che aveva invece accolto l’opposizione presentata a tal riguardo dall’arch. Leonardo Foderà, in qualità di urbanista, costringendoci così ad impugnare l’atto.
Con sentenza del 2006 il T.A.R., valorizzando il rilievo culturale della Tonnara di Scopello e richiamando la molteplice disciplina vincolistica cui è soggetto il sito, censurava quindi l’operato del predetto Ente, ritenendo fondata “la doglianza di un cattivo uso di detto potere”.
Il Comune impugnava la sentenza, eccependo tra l’altro l’usucapione dell’accesso all’interno della proprietà privata.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiamato quindi già nel 2010 ad esprimersi sulla controversia, procedeva con tre ordinanze istruttorie ad interpellare gli Assessorati regionali (A.R.T.A., BB.CC.AA., soprintendenza del Mare), in esito alle quali rigettava il ricorso del Comune confermando la sentenza del T.A.R.
L’operato del predetto Ente pubblico veniva nuovamente censurato: “è di immediata percezione il disallineamento tra le motivazioni del decreto regionale e quelle contenute nella relazione generale approvata con la delibera consiliare n. 66/2005…. Dalla prescrizione regionale discendeva infatti una preclusione … all’immediata approvazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. nella parte relativa alla viabilità di Scopello, essendosi evidentemente intravista a necessità di una approfondita valutazione comparativa degli interessi compresenti, richiedenti una ragionevole conciliazione”.
La vicenda sembrava conclusa definitivamente, quando nel 2014 l’amministrazione comunale dava vita ad un “nuovo” progetto avente però ad oggetto la medesima questione, ossia il libero accesso all’interno delle mura di cinta del complesso monumentale, disattendendo l’esito dei predetti giudizi.
Per comprendere la peculiarità della vicenda, occorre sottolineare che oggetto di disputa non era soltanto il transito dei bagnanti dentro la proprietà, ma addirittura l’occupazione libera da parte degli stessi delle aree scoperte del complesso monumentale (non essendovi una zona demaniale dove sostare) ed in particolare della corte tra gli edifici, che consta di un acciottolato seicentesco, su cui si ergono i prospetti degli immobili, diversi per morfologia e funzione ma costituenti un unicum, edificati in epoche diverse a partire dal Medioevo.
Il Comune promuoveva due azioni simultanee del tutto contrastanti tra loro: la delibera n. 393 del 30.12.2014 finalizzata all’esproprio parcellare della Tonnara, e l’ordinanza n.3 del 13 luglio 2015 con cui si imponeva alla proprietà di rendere liberamente fruibili le stesse particelle della Tonnara oggetto dell’avvio dell’iter di esproprio e che invece nella predetta ordinanza venivano qualificate come “demaniali”.
Impugnate entrambe le delibere dall’arch. Leonardo Foderà, anche nella qualità di Amministratore della Comunione Tonnara di Scopello, poco prima dell’ordinanza del Tribunale Civile di Trapani che lo avrebbe poi sospeso (ingiustamente) dalla carica (le vicende si intersecano incredibilmente), il TAR si pronunciava per la seconda volta, dapprima accogliendo la sospensiva con decreto Presidenziale Inaudita altera parte e poi con sentenza nel 2016.
L’operato del Comune veniva nuovamente censurato. Il TAR riconosceva fondate le denunce di difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’amministrazione comunale: “ in primo luogo , con deliberazione G.M. n. 393 del 30.12.2014, l’amministrazione comunale aveva disposto l’esproprio anche di quell’area comunale che oggi asserisce essere demaniale”. Ed ancora, considerava illegittimo l’operato del predetto Ente, considerando che la Tonnara è un bene sottoposto a molteplici vincoli e che detto aspetto non era stato ponderato nella scelta adottata.
Il Comune impugnava nuovamente la sentenza, chiamando il C.G.A. ad esprimersi per la seconda volta sull’argomento.
Tra le ben 12 critiche mosse dal predetto Ente all’operato dei Giudici del TAR se ne riportano due ritenute dalla scrivente davvero singolari. L’Ente lamenta – a sua volta – una sorta di “difetto di istruttoria” del Tribunale amministrativo, che avrebbe valutato l’assenza del demanio soltanto sulla base dei documenti (pubblici) depositati dalla proprietà. La critica era finalizzata a dilungare l’iter giudiziario, inducendo così una nuova fase istruttoria con la “verifica” dei luoghi, che il C.G.A. ha accolto, e giustamente ha voluto estendere anche alla valutazione di possibili soluzioni alternative. Ma quel che rileva è che sostanzialmente i termini della questione venivano ribaltati: il Comune onerava i Giudici amministrativi di eseguire quegli accertamenti che – avendo natura ricognitiva – il Comune stesso avrebbe invece dovuto eseguire preliminarmente all’adozione di qualsiasi ordinanza comunale, avendo appunto un Ufficio Tecnico. Un paradosso.
Fortemente perplessi lascia poi l’XI motivo di ricorso, laddove il Comune di Castellammare contesta “la mancata considerazione delle sentenze del Tribunale di Trapani” (circostanza ribadita anche in udienza). Si riferiva alla sentenza n. 463/16, resa nell’ambito di controversie interne alla proprietà, irrilevanti per le argomentazioni del Comune, ma che depositate in sede amministrativa avevano il solo fine di delegittimare l’arch. Leonardo Foderà e lederne l’immagine, all’interno di un incrocio di fatti e circostanze che desta inquietudine.
Stupefatti lascia poi la dichiarazione a valenza confessoria del Comune che nel tentativo di giustificare il contrasto dei presupposti giuridici tra l’ordinanza di libero accesso e l’avvio del procedimento di esproprio, dichiara che quest’ultimo è stato adottato da “organi non dotati della necessaria competenza e comunque caratterizzata da evidenti errori di fatto”.
Con la sentenza del 4.10.22 richiamata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto il ricorso del Comune, ribadendo “il valore architettonico, ambientale e paesaggistico” del Complesso Monumentale della Tonnara di Scopello e la disciplina vincolistica del 1986 ed i successivi tre vincoli del 2020 ai sensi del D.lgs 42/2004, e le ulteriori restrizioni previste per i siti S.I.C. e Z.P.S, ed anche “dell’intero territorio su cui si snoda la stradella”.
Viene nuovamente censurato “l’uso del potere di ordinanza”, considerando l’assenza dei titoli, la contraddittorietà dell’agire, la mancata ponderazione di tutti gli interessi e la mancata valutazione delle alternative.
La sentenza si chiude con un’analisi comparativa tra l’art. 42 e 9 della Costituzione, valorizzando la circostanza che il diritto alla tutela del paesaggio e dei monumenti non è un diritto di minor rilievo rispetto al libero accesso al mare, peraltro su un territorio come quello di Castellammare che vanta 20 Km di costa.
La vicenda merita dunque qualche riflessione, propedeutica a comprendere la necessità di valutare la richiesta di risarcimento danni ed un eventuale esposto alla Corte dei Conti.
Abbiamo dovuto sostenere il costo (morale e materiale) di un irragionevole conflitto giudiziario che ha visto il Comune di Castellammare soccombente per ben quattro volte: TAR 2006, CGA 2009, TAR 2016, CGA 2022.
Ciò non sarebbe accaduto se nel corso del tempo fossero stati chiamati a rispondere del proprio operato gli amministratori pubblici che con tale illegittimo modus operandi hanno danneggiato (economicamente e nell’immagine) la stessa Pubblica Amministrazione che rappresentavano.
La pervicacia nel costringerci a difenderci per un ventennio (ed oltre, in considerazione della pendenza al TAR dell’esproprio parcellare che il Comune, che ripropone le stesse irragionevoli pretese sotto ulteriore veste), disattendendo gli esiti dei giudizi, mal si coniuga con il dovere dell’ Amministrazione pubblica di trovare sinergie con il cittadino per valorizzare un sito di tale importanza, che non può certo essere scambiato per una qualunque “spiaggia”, né per un “lido”.
Se a questo si aggiunge anche il contenzioso per avvisi di accertamento in materia di IMU “personalizzati”, in violazione della normativa vigente, pretesi nonostante le sentenze dove ancora una volta il Comune risulta soccombente, e se si considerano anche tavoli di trattative in materia TARSU-TARES “ristretti” a cui noi siamo stati di proposito esclusi, ed invitati altri componenti della compagine della proprietà della Tonnara, allora si comprende il momento storico possa apparire ombroso, ed il presunto diritto alla libera fruizione del mare possa sembrare un schermo, dietro cui si cela una guerra “ad personam”.
La nostra società ha bisogno di recuperare valori.
Lo Stato non può essere contro il cittadino: questo “modello” non esiste in nessuna società, nemmeno in quelle tribali.
Dai Greci ai Romani e poi nel corso dei secoli abbiamo ricevuto, rielaborato e poi trasmesso alle successive generazioni norme comportamentali, regole sociali, leggi su leggi, adattate, abrogate, riformulate, che hanno infine formato il nostro pensiero contemporaneo, fondamentali per una migliore qualità di vita, non meno di quanto in atto sia il problema della carenza della crisi energetica.
Questo è un “patrimonio morale” che va tutelato, così come va tutelato il cittadino che invoca giustizia.
Per questa ragione il titolo che ho scelto è ancora una volta in Latino. La vicenda giudiziaria sopra descritta, così come quelle dell’IMU, della TARSU e della TARES non avrebbero avuto ragione di esistere e di persistere, sol che la Pubblica Amministrazione avesse scelto di agire con buon senso, cum granu salis.