È incompatibile con la Costituzione il continuo rinvio, da parte del legislatore siciliano, delle elezioni dei Consigli metropolitani e dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali, che in Sicilia sostituiscono le province.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.136 depositata oggi (redattore Francesco Viganò), con la quale, in accoglimento del ricorso del Governo, è stata tra l’altro dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma della legge regionale n. 16 del 2022, che rinviava di un ulteriore anno l’elezione di tali organi. La Corte ha osservato che la norma dichiarata incostituzionale era “l’ultimo anello di una catena di rinvii”, che dal 2015 a oggi hanno continuamente posposto lo svolgimento di queste elezioni. Ciò ha anzitutto impedito la costituzione degli organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono svolte ormai da molti anni da un commissario nominato dalla Regione. Quanto poi alle Città metropolitane, il mancato svolgimento delle elezioni ha fatto sì che nessuno dei loro organi di governo abbia oggi carattere elettivo.
“In definitiva” – ha sottolineato la Corte – “attraverso interventi puntuali e continui nel corso di otto anni, il legislatore regionale ha di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia”, in violazione degli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione. La Corte ha concluso che “a tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale”.