Le sanzioni per corse sovvenzionate non realizzate risalgono al 2020, in piena epoca Covid, ma il Tar ha rinviato al giudice ordinario Occorrerà riproporre il giudizio innanzi il giudice ordinario per capire se fossero legittime le sanzioni inflitte dalla Regione Siciliana a Liberty Lines per alcune inottemperanze agli obblighi derivanti dal contratto di convenzione per il collegamento delle isole minori con mezzi veloci e risalenti al 2020.
Lo ha deciso il Tar di Palermo dichiarando inammissibili cinque ricorsi della compagnia armatoriale trapanese, volti a impugnare altrettante note con cui la Regione aveva “rilevato corse non realizzate e non recuperate per condizioni meteomarine avverse o per altre cause di forza maggiore occorse nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 ad eccezione del periodo relativo alle ordinanze Covid 19 n. 5 del 13.03.2020 e n. 25 del 13.06.2020”.
Le contestazioni della Regione riguardavano le linee Porto Empedocle – Pelagie, Lampedusa-Linosa, Trapani-Pantelleria, Palermo – Ustica e soprattutto la tratta verso le isole Eolie, cui afferisce più della metà dei quasi 800mila euro complessivi di penalità e decurtazioni irrogate a Liberty Lines.
La compagnia ha lamentato “la violazione della normativa emergenziale”, in ragione della quale le amministrazioni pubbliche non avrebbero potuto applicare “anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle non corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23.2.2020 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30.4.2021”. La Regione, secondo Liberty, avrebbe inoltre “illegittimamente operato una distinzione tra i periodi di interruzione totale dei servizi di trasporto veloce, disposti tramite ordinanza emergenziale dal Presidente della Regione siciliana, e periodi successivi, nei quali i trasporti, pur riattivati, sono stati soggetti a consistenti limitazioni”.
Il Tar non è come detto entrato nel merito, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione.
fonte shippingitaly.it