FareAmbiente: “Non si sta predisponendo nessun intervento sul Monte Bonifato”. Lettera aperta ad Arnone.

monte bonifatoALCAMO – L’associazione FareAmbiente ha reso pubblica una lettera aperta indirizzata al Dott. Giovanni Arnone sulla convenzione riguardante il Monte Bonifato.

“Dopo numerose sollecitazioni da parte del laboratorio FareAmbiente di Alcamo, supportati dalle altre Associazioni Ambientaliste operanti sul territorio, dal mondo della scuola e da cittadini riunitisi in movimenti a difesa del bosco, visto il grave stato di degrado in cui versa il bosco della R.N.O “Bosco d’Alcamo”, finalmente Il 18 maggio 2015 il sindaco di Alcamo chiedeva al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di stipulare la convenzione, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 16/96, per l’esecuzione dei lavori selvicolturali e di prevenzione incendi nei terreni di proprietà Comunale ricadenti nell’area della Riserva.
La richiesta veniva favorevolmente accolta dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Arch. Felice Bonanno e veniva redatta la bozza di convenzione da sottoporre all’apprezzamento del Consiglio Comunale.

Dopo le dimissioni del Sindaco Dottore Bonventre e la nomina del Commissario Straordinario Dott. Arnone, il direttivo del laboratorio FareAmbiente di Alcamo si è fatto carico di sottoporre al Commissario la questione, riferendo sullo stato dell’arte del procedimento.

Il Dott. Arnone assicurava la piena condivisione della procedura, aggiungendo che, trattandosi di un atto gestionale, avrebbe provveduto egli stesso a sottoscrivere la convenzione senza sottoporla al Consiglio Comunale.

Dopo quasi due mesi da quelle rassicurazioni, dopo l’ulteriore disastroso incendio del 19 luglio scorso, il Direttivo di FareAmbiente ha ritenuto di incontrare di nuovo il Commissario per avere notizie sia riguardo la convenzione che in ordine ad eventuali provvedimenti adottati per la verifica dell’assetto idrogeologico del territorio a seguito dell’incendio.

Durante l’incontro, avvenuto il 4 agosto u. s., il Commissario ha riferito di avere ripensato alla questione e di volere inserire nella convenzione altri soggetti.

Il direttivo ha fatto presente che la norma sopracitata prevede che la convenzione venga stipulata solo tra l’Ente proprietario delle aree boscate, cioè il Comune di Alcamo, e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e che altri soggetti, essendo peraltro lo schema della convenzione approvato nella forma suddetta dal CGA, non possono essere coinvolti.

Quanto asserito è stato altresì confermato dal responsabile dell’Ufficio Provinciale di Trapani del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Dott. Giovanni Landini.

Dunque resta tutto bloccato.
Per riassumere:
a) Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale non può sottoscrivere una convenzione in cui vengano inseriti soggetti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge di riferimento e dallo schema di convenzione approvato dal CGA;
b) Il Commissario non vuole, sottoscrivere la convenzione senza l’inserimento di altri soggetti, cosa che non si comprende a chi possa giovare;
c) Le piogge autunnali sono vicine e l’assetto del territorio è sicuramente a rischio;
d) Nessuno sta predisponendo alcun intervento;
e) Ad oggi non sono stati eseguiti i lavori di prevenzione incendi e tutti sappiamo che il rischio incendi perdurerà ancora a lungo.
In conclusione, alla luce di quanto sopra, chiediamo al Dott. Arnone di provvedere alla definizione della convenzione di che trattasi nei termini previsti dalla l.r. 16/96, diversamente come cittadini e come Associazione chiederemo al responsabile del Corpo forestale di intervenire a norma dell’art 43 della legge reg 16/96 e successive modifiche e integrazioni che così recita:
1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l’esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.
2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l’espropriazione o l’occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all’articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.
3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico
dell’Amministrazione forestale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici.”

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