LA FAVOLA DELLE REGIE TRAZZERE DI SICILIA – CAPITOLO IX-PARTE I. Il dispaccio reale del 1811 conferma i precedenti.

Dispaccio reale del 18 febbraio 1811 ripetitivo e confermativo dei precedenti Dispacci. Nel 1817 il Re promulga la legge sul “Contenzioso Amministrativo” e affida la questione delle usurpazioni di Vie pubbliche e Regie Trazzere ai Sindaci e agli Intendenti in qualità di giudici.

DI ANTONINO MESSANA

Diramate le  “Istruzioni” del 1806 ai Segreti ed Ufficiali di tutte le città siciliane e già stabiliti definitivamente tutti i crismi e requisiti giuridici delle trazzere e vie pubbliche (Vedi capitolo VIII-parte IV, pubblicata il 26 gennaio 2019), alla distanza di ben cinque anni arriviamo al 18 febbraio 1811, quando l’Avvocato fiscale del Tribunale di Palermo “si umilia” (scrive) al Re facendo seguito ad una relazione del Segreto di Piazza (Armerina) “per darsi riparo alle usurpazioni delle trazzere e vie pubbliche, quanto su di una memoria contenente il progetto di restringersi la latitudine delle trazzere del regno, e concedersi a censo le porzioni collaterali”. Il Re approva i propositi dell’Avvocato ordinando quanto appresso:

1° le  trazzere devono mantenere la larghezza di canne 18 e palmi 2 per il comodo passaggio del bestiame;

2° la pubblicazione del bando annuale che prescriva la conservazione delle trazzere proibendo ogni usurpazione e infliggendo la pena di onze 50 ai contravventori (Vedi capitolo VIII-parte II, pubblicato il 24 novembre 2018); [Nel proseguo le parentesi  di cui sopra richiamano tutti i provvedimenti adottati per i rispettivi anni di pubblicazione come indicati nel bando];

3° provvedere nelle maniere esecutive (con procedure civili e penali) previste dai Bandi del “1787” (Vedi capitolo V-parte II, pubblicato il 13 maggio 2017 –  Riguardo, invece,  la ricognizione delle Regie Trazzere il primo provvedimento vice Regio, stimolato barone Moleti di Castroreale  porta la data 21 aprile 1785 – Alla distanza di due anni conseguono ben tre provvedimenti: 1) una lettera del 17 aprile 1787 del Maestro Segreto; 2) il conseguenziale Dispaccio del successivo 24 giugno del vice Re; 3) una sommaria ricognizione delle trazzere della Sicilia.), “1788” (Vedi capitolo V-parte III, pubblicato il 1° luglio 2017: LA CONSULTA dal 1° febbraio 1788 – Vengono citati per la prima volta i bandi di Licata del 1505, di Troina del 1568, di Capizzi del  1568 e di Mistretta del 1568 che sono stati gli unici documenti in assoluto ricercati e trovati dal Maestro Segreto marchese Buglio che stabiliscono per solo quelle città, peraltro demaniali, la larghezza di canne 18 e palmi 2 delle trazzere estese fino ad oggi a 11.500 Km. di Trazzere – Vedi anche capitolo V-parte IV: MOTIVO FISCALE CHE FA SEGUITO ALLA CONSULTA DEL MAESTRO SEGRETO Napoli 15 aprile 1788-), “1789” (Vedi capitolo VIII-parte II, pubblicato il 24 novembre 2018: viene imposta l’ammenda di 50 onze agli usurpatori, in precedenza già fissata di onze 20), 1801 (Vedi capitolo VIII-parte II, pubblicato il 24 novembre 2018) ripristinare nella sua interezza la trazzera;

4° nel corso delle procedure adottate usare le dovute maniere per cautela;

5° far  pagare un equo censo in quelle terre usurpate e coltivate anziché reintegrarle (Vedi capitolo VIII-parte II, pubblicato il 24 novembre 2018 – Bando e Comandamento del 18 ottobre 1789).

Il bando in parola non impartisce nessuna nuova disposizione ma rievoca tutto il lavoro svolto dal Maestro Segreto marchese Buglio in circa vent’anni, interamente riportato nei capitoli dal V all’ VIII. Il bando si chiude facendo riferimento a relazioni  riguardanti le antiche usurpazioni che verranno rimesse a S.M. che risolveranno gli inconvenienti delle antiche Trazzere usurpate. Segue  qui sotto l’originale dispaccio tratto dal libro di Lopresti.

Questo è l’ultimo bando che richiama e riepiloga, come già conosciamo, quasi l’intera attività legislativa di decenni di lavoro. Adesso la Corona volge la mano a “Intendenti e Sindaci” che  nomina giudici per tutte le controversie riguardanti le strade e tutte le proprietà del pubblico demanio. Infatti, nel successivo stadio di azioni esecutive che man mano incontreremo, i suddetti giudici avranno un gran lavoro che scaturisce dalla legge 21 marzo 1817 n. 664 che celebra il “Contenzioso amministrativo”. In questa maniera re Ferdinando  affida a potenziali giudici la competenza riguardante le liti su strade e trazzere. Ho osato scrivere potenziali giudici perché quelle persone non sono togati, non sono cioè magistrati. In questo caso mancano di autonomia,  di indipendenza e d’imparzialità nel giudicare. In altre parole sono giudici di parte governativa. In ante prima abbiamo già letto il processiculo di Erice (Vedi capitolo VIII-parte I, pubblicato il 27 ottobre 2018). Adesso riporto in originale la legge in parola tratta dal libro del 1842 ed azzardo qualche commento. Ecco la Legge.

Il  preambolo ci informa che per convalidare il pubblico interesse si è reso necessario separare il contenzioso amministrativo da quello giudiziario. La ragione di tale separazione la richiede la mancanza di una regola sicura, positiva e certa nell’amministrazione dei beni (demaniali). Ciò causerebbe conflitti fra l’autorità amministrativa e giudiziaria. Per proposta dei Dicasteri Grazia e Giustizia e Interni viene approvata e pubblicata la seguente legge del Contenzioso amministrativo e giudiziario.

L’articolo 1( punto 1°) recita che sono distinte e separate le materie del contenzioso  amministrativo da quello del contenzioso giudiziario. Chiaramente la mancanza di regole certe e positive (pilastri delle leggi e regolamenti) vale pure, come vedremo tra poco, per le strade e le trazzere (peraltro non nominate) che erano già da tempo furono state catalogate(da Federico Barbarossa) come beni demaniali. Pertanto a priori già sappiamo ed è scritto a  chiare lettere che l’intera materia riguardante le strade non ha una regola positiva e certa. Tale affermazione è importante per i nostri fini costituendo una vera e propria “confessione di legge”.

2° vengono separate anch’esse le autorità ed i corpi incaricati di pronunciare le sentenze; 3° si comprendono nel contenzioso amministrativo le controversie che ricadono direttamente o indirettamente su oggetti di pubblica amministrazione.

4° i beni di pubblica amministrazione sono in breve i seguenti: le cose che non appartengono ai privati; le organizzazioni con scopi di assicurare e conservare la destinazione dei beni pubblici.

Abbiamo letto le “strade” ed io aggiungo le “vie pubbliche” perché sono stati argomenti strettamente congiunti in questo scorcio di secolo. Riguardo alle strade, occorre osservare che le leggi  non si occupavano affatto di esse. Tuttavia Il Codice delle leggi civili qui sotto riportato detta alcune regole per i beni demaniali.

 Questo Codice, come  già detto, elenca una casistica di beni demaniali. Infatti, le strade, (denominate dalla dottrina demanio accidentale) venivano distinte  da altri beni, come mari, fiumi, spiagge, etc. (denominate demanio naturale). Allora, le strade acquistano tale veste fino a quando restano a carico dello Stato o se ne dichiara la demanialità. Questa regola è dettata dall’articolo 463 del Codice primo comma di cui riporto lo stralcio. Nel successivo comma segue il cosiddetto demanio necessario, quali: mare, fiumi,  porti, etc. e tutto ciò che non è possibile esporre a proprietà.

 Sicuramente non è inutile ricordare che per la legislazione romana le strade erano classificate come “servitùa patto che non furono costruite con denaro pubblico. Venivano enumerate anche le “servitù rustiche” (Vedi capitolo VIII-parte IV, pubblicato il 26 gennaio 2019).

Il passo usato dal Codice le “strade che sono a carico dello Stato o che se ne dichiara la demanialità” necessita sicuramente di un chiarimento. Per il mare, i fiumi, i porti, le spiagge, etc. il concetto di demanialità è primitivo; sono per natura beni appartenenti allo Stato; pur tuttavia, le strade non hanno la medesima caratteristica. Infatti, l’articolo 463 affermando che (solo) per le strade devono (necessariamente) risultare a carico, vuole  significare che occorre come supporto un titolo di “proprietà”. Per altro verso, il titolo di proprietà produce ex se la demanialità del bene. I titoli sono sicuramente o un atto di acquisto o un atto di donazione. Solo in questa maniera la strada acquista la veste di bene demaniale. Concludo affermando che questa norma è ripresa sia pure indirettamente, a mio giudizio, dal diritto romano. Infatti abbiamo letto più volte che appartenevano allo Stato romano tutte le strade costruite con denaro pubblico. Quindi, costruire una strada o acquistarla o accettare una donazione confermano la norma in parola riferita appunto al titolo di proprietà. Infatti, il Codice borbonico per le strade ha prescritto un titolo di proprietà con le seguenti parole:  quelle strade che sono a “carico” dello Stato (in virtù di un titolo).

Per finire l’Ufficio Trazzere deve assolutamente allegare un titolo di proprietà con tutti i crismi di legge al momento di stipulare un atto  legittimazione. Aggiungo che detto Ufficio certifica le Trazzere con le mappe catastali del 1938 allargando la strada in mappa a m. 37,68 come quella qui sotto riportata.

Resta assolutamente esclusa qualsiasi mappa catastale come titolo di proprietà. Per altro verso non sono titoli di proprietà le mappe elaborate dall’Ufficio in parola. Tanto è vero che i decreti Assessoriali dichiarano la demanialità della Trazzera con le seguenti testuali parole: Vista la relazione in data 31.12.1952 dell’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia, dalla quale risulta, base a numerosi ed inoppugnabili titoli probatori!!!..(quali ?) che la trazzera…è di pertinenza del demanio regionale (Vedi Introduzione parte IV, pubblicata il 18 marzo 2015). Riporto in basso uno stralcio in originale il decreto Assessoriale della Regia Trazzera Alcamo-Castellammare del Golfo

Stralcio originale del decreto Assessoriale della Regia Trazzera Trapani-Palermo

 Ma quali sono i titoli che richiedono i Decreti in parola ? Senza alcun dubbio, come già detto sopra,  i titoli necessari voluti dalla legge (ope legis) sono gli atti di acquisto, di donazione e le mappe stradali IGM antiche che sono uniche. Inoltre, in tutti i  casi l’Ufficio Trazzere deve dimostrare  con documenti probatori, che i percorsi (che ha disegnato) sono strade armentizie dei passati millenni e larghe canne 18 e palmi 2. Ho verificato personalmente che l’Ufficio in parola non possiede nessun documento (nè un Decreto e neanche un Dispaccio) che prova la larghezza di canne 18.2 delle Trazzere. Nei Decreti Assessoriali non c’è alcun cenno e le stesse Relazioni  Demaniali non solo non riportano un documento che certifica la larghezza delle Trazzere demanializzate, ma i titoli probatori riportati sono in netta contraddizione con la larghezza. Per esempio, quando affermano che trattasi di strada consolare. La strada consolare è strada romana e non è nella maniera più assoluta strada armentizia. La strada consolare è stata più volte citata anche nella perizia del Cusimano per la strada Palermo-Vallelunga (Vedi capitolo VII-parti I,II,III;pubblicati con inizio 25 giugno 2018).    L’abbiamo pure letta nella “Relazione di Demanialità” della R.T. n. 452 Trapani-Palermo (Vedi da ultimo capitolo VIII-parte I, pubblicato il 27 ottobre 2018). Ecco un piccolo esempio.

Sostenere che quelle strade sono consolari hanno solamente dimostrano che sono sicuramente le strade romane del II o I secolo a.C., ma non armentizie larghe m. 37,68.


Collegandoci infine con la nostra storia delle Regie Trazzere, riporto qui di seguito il passo scritto di pugno dal Maestro Segreto marchese Buglio nella epistola diretta al Re il 30 agosto 1788: dal Riguardo poi a quanto V.E. mi ordina di riferire qual dovrebbe essere la larghezza delle Trazzere e Strade ci…dalle leggi sono a rassegnarle, che in questo mio Officio non esistono istruzioni  generali, che la prescrissero, per tutto il Regno che è stato il motivo che si sono ricercate da tutte le rispettive Università. Soltanto fatte le più esatte diligenze si sono ritrovate nel mio officio le istruzioni di Licata del 1505; e li bandi pubblicati nelle Regie Secrezie di Troina, Capizzi, e Mistretta del 1568. E’ quanto son venuto a riferire”(Vedi capitolo V-parte VII, pubblicato il 20 dicembtre 2017).

Da quanto abbiamo letto, possiamo affermare tranquillamente che neanche lo Stato Borbonico possedeva alcun titolo di proprietà riguardante strade e vie e, a maggior ragione, per le Regie Trazzere, essenzialmente come strade armentizie millenarie. Per altro verso l’abbiamo pure dimostrato passo passo, in ogni capitolo e in ciascuna parte fino a questo nuovo capitolo nono. Infatti, proprio come sopra, con parole testuali del responsabile delle strade e Trazzere di Sicilia marchese Buglio, abbiamo letto che nella Segrezia non esistevano documenti che stabilivano la larghezza delle Trazzere, con l’esclusione degli unici bandi  più volte nominati delle sole 5 città della Sicilia.  Ma il discorso vale pure per i titoli che comprovano la proprietà di tutte le Trazzere. Per  le Trazzere abbiamo letto e ripetuto che il primo documento in assoluto e valido per tutto il territorio Siciliano che adopera la parola “Trazzera” è il Dispaccio 21 aprile 1785 a firma marchese Caracciolo, riconosciuto peraltro dalla dottrina trazzeriale (Vedi capitolo V-parte II, Pubblicato il 13 maggio 2017). Il dispaccio non accenna né a larghezze e neanche detta un elenco delle Trazzere. Invece il primo documento che abbiamo incontrato con le larghezze delle vie pubbliche e delle Trazzere è la risposta di alcune città promossa dal Maestro Segreto. Solo Licata, Troina, Capizzi e Naro hanno dichiarato la larghezza di canne 18.2; Corleone comunica canne 18. la città di Tortorici si pronuncia con queste simpatiche parole: “il tiro di due pietre con le braccia incrociate”. Mistretta comunica appena canne 6, nonostante abbia ricevuto il bando, quando  l’attività prevalente era la pastorizia ed il territorio era circondato da pascoli. Invece Castellammare dichiara che in tutto il territorio non esistono Trazzere larghe canne 18.2; Calatafimi comunica una misura di canne 25, assurda e contraddittoria secondo la perizia Vairo del 1788. Le restanti città ( di numero otto) hanno comunicato piccole misure (Vedi capitolo V-parte II, Pubblicato il 13 maggio 2017). Il Segreto Buglio nell’epistola diretta al Re del 16 febbraio 1789 scrive :”la larghezza delle trazzere e vie pubbliche variano da territorio a territorio e la maggiore larghezza durante il percorso mano mano si riduce fino ad arrivare ad una larghezza miserabile come dimostra l’annesso elenco.

Dall’elenco si nota che le larghezze infime sono proprio nelle unità demaniali e baronali ove peraltro esistono delle Istruzioni” (Vedi capitolo V-Parte VIII, pubblicato il 10 febbraio 2018). Tutti i successivi  Dispacci e provvedimenti non nominano alcuna Trazzera, fatta eccezione della Trazzera che costeggia il fiume della Nocilla (Borgetto. Vedi capitolo V-parte VI, pubblicato il 18 novembre 2017).

Infine se il governo non possedeva neanche un elenco delle Trazzere, non possedeva chiaramente alcun titolo di proprietà e non occorreva alcuna circolare informativa sulle larghezze. Ne deriva che solo l’uso o la destinazione della strada poteva giustificare la demanialità, ma occorrevano anche le prove documentali. Un unico elenco completo per il territorio di Erice, qui sotto riprodotto è costituito dall’elenco Burda del 1867 (Vedi capitolo VIII-parte I, pubblicato il 27 ottobre 2018).

Altre notizie indirette a proposito di usurpazioni, come abbiamo già visto, si trovano presso l’Archivio di Stato di Palermo sezione Gancia sui volumi Rami e Diritti diversi  (Vedi capitolo VIII-parte II, pubblicato il 24 novembre 2018).

 Infine, per servire la legge del contenzioso,  le strade, come pure le vie pubbliche e le Trazzere, costituiscono correttamente oggetto della legge sul contenzioso  in parola, perché da quanto abbiamo visto rientrano, senza ombra di dubbio, nel demanio pubblico (accidentale).

Adesso  continuando la lettura della legge sul contenzioso leggeremo  subito  altre favole. Il punto 6 della legge in parola debutta nominando i sentieri e le vie vicinali che le esclude dalla tutela dalla legge. Citare i sentieri è un’assurdità; è inaudito pensare che i sentieri fossero beni demaniali. Infatti, se ripassiamo con la memoria la storia stradale di Sicilia da me raccontata nei precedenti capitoli ci vengono in mente i seguenti passi: 1) “i sentieri sono i primi tracciati di strade greche” (Tesoriere); 2) in Sicilia con  l’abbandono delle strade costruite dai romani in quelle stesse strade  si camminava a “redina” cioè in viottoli pietrosi (Uggeri); 3)  la parola Trazzera deriva da “traccia” o passo (Vedi capitolo VIII-parte IV pubblicato il 26 gennaio 2019) e quindi “sentiero”. Pertanto leggere che anche i sentieri sarebbero beni demaniali è soltanto una favola. Quindi la citazione del sentiero in ordine al testo di legge costituisce lettera morta.

Le vie vicinali vengono equiparati ai sentieri, ma ha mio giudizio il discorso è diverso, tuttavia la legge in questione non gli accorda tutela. Intanto non escludo  anche se al momento non ho acquisito prove, che una Regia Trazzera sia stata deviata in qualche via vicinale, per il semplice motivo che ho visto di più e di peggio;  anche nuove strade o tratti di esse di epoca borbonica o del regno d’Italia sono state dichiarate Regie Trazzere. Queste strade per i Romani erano strade costruite dai privati però con il trascorrere del tempo quando si perdevano le tracce dei costruttori diventavano vie pubbliche (Vedi capitolo VIII-parte IV, pubblicato il 26 gennaio 2019). La legge del contenzioso in argomento  menziona momentaneamente dette vie però non li considera strade. Tuttavia a differenza dei sentieri le vie vicinali diventano nel tempo, a tutti gli effetti, vie pubbliche tanto che anche oggi figurano nel Catasto. Osserveremo che nel successivo comma la legge richiama i sentieri facendoli rientrare nel contenzioso a patto che costeggiano beni demaniali (mari, fiumi, porti, strade, etc.). Sicuramente c’è uno scambio tra la via vicinale che è strada con il sentiero che è un viottolo.

Infine rientrano nella legge del Contenzioso tutte le controversie riguardanti le altre strade (comprese le Trazzere) che riguardano la loro occupazione totale o parziale, la riparazione di eventuali danni ed anche l’obbligo della manutenzione. Insomma rientrano nella competenza del giudice amministrativo tutte le liti che interessano il demanio pubblico (accidentale), dipendenze di esso (come i sentieri) o altre proprietà pubbliche.

La competenza a giudicare è attribuita dalla legge secondo la materia oggetto della lite ai Sindaci eletti dal popolo, ai Consigli d’Intendenza, alla Gran Corte dei Conti ed Camere di giustizia ed al supremo Consiglio di Cancelleria.

In appendice per la bellezza delle antiche stampe e per completezza dell’argomento riporto alcuni stralci riguardanti le norme di procedura che devono rispettare i Sindaci e Intendenti.  Riporto anche le sedi dei distretti dislocate nelle diverse città.

La prossima puntata verrà pubblicata sabato 30 marzo 2019, mi soffermerò su alcuni atti esecutivi disposti dai Rescritti volti alla reintegra, censuazione e vendita delle Trazzere. In anteprima in basso riporto alcuni documenti originali.

Antonino Messana

 

 

BIBLIOGRAFIA

Lo Presti Antonino-Monografia di DIRITTO PUBBLICO sulle TRAZZERE DI SICILIA  per l’avvocato Antonino Lo Presti, STAMPERIA DI G. B.LORSNAIDER-Palermo 1864. Custodito dalla Biblioteca Fardelliana di Trapani collocazione XLVIII D 31

Tesoriere Giuseppe – Viabilità antica in Sicilia. Dalla colonizzazione greca all’unificazione (1860), Zedi Italia, Palermo 1993-pag.12. Custodito dalla Biblioteca dell’istituto Costruzioni Stradali, coll. 422.P2.26 – Università di Palermo.

Uggeri Giovanni – Il sistema viario in Sicilia e le sopravvivenze medievali, 1939. Custodito dalla Biblioteca centrale della Regione Siciliana. Collocazione PAL 0260516.

Appendice

 

Biblioteca comunale Simone Corleo-Salemi

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