Tonnara di scopello, nuovo round

Punto a favore dei proprietari Foderà e Ruggieri

Con sentenza del 14 febbraio scorso la Commissione Tributaria di Trapani ha accolto il ricorso presentato dall’arch. Leonardo Foderà e dalla dott. Rosa Maria Ruggieri contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Trapani che aveva riqualificato i redditi provenienti dalla gestione della Tonnara di Scopello come redditi di impresa, e sulla base di questa diversa qualifica aveva irrogato una maggiore imposta pari a 18.698,00 ripartendola su tutti gli oltre 30 comproprietari, ritenuti soci di una presunta società di fatto, oltre all’IVA (che in ogni caso sarebbe andata a credito in favore dell’asserita società). Nella parte introduttiva della sentenza, la Commissione chiarisce in primo luogo che i ricorrenti “hanno sempre dichiarato i propri redditi per le attività esercitate presso la Tonnara di Scopello, qualificandoli come redditi fondiari e redditi diversi ivi compreso per l’anno di accertamento”. Si legge quindi che “la questione non attiene quindi ad una evasione/elusione fiscale in quanto nessuna rettifica è stata operata in tal senso, bensì esclusivamente alla diversa qualifica dei redditi già dichiarati”. Al contrario invece l’avviso di accertamento aveva applicato una doppia imposizione agli stessi redditi, puntualmente dichiarati dai ricorrenti (caso forse unico in Italia), fatto di per sé meritevole di censura in quanto in violazione dei diritti dei contribuenti. Fatta questa importante premessa, confermata da ulteriori fatti di cui si dirà di qui a breve, con ampia disamina della caso specifico, la Commissione “ritiene correttala qualificazione data dai ricorrenti all’attività esercitata laddove i beni di cui i ricorrenti sono comproprietari sono certamente asserviti al mero godimento dei soci medesimi e che le entrate contestate rientrino tra i frutti civili destinati al mantenimento del complesso monumentale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti ricorrenti ed a carico dell’Agenzia delle Entrate”.

La vicenda tributaria trae origine da una controversia interna tra i comproprietari, per cui al momento del rinnovo delle cariche dell’Amministratore e dei consiglieri della Tonnara di Scopello, la triade scartata dall’assemblea decise di impugnare il deliberato assunto dalla maggioranza dei comproprietari e di chiedere al Tribunale di Trapani la sospensione delle cariche del CdA eletto (Foderà- Vasile- Bargione) e la sostituzione con quello scartato (Porcaro-Borruso-Sanfilippo). La controversia insorta nel 2014 e conclusasi in primo grado nel 2016 era basata prevalentemente sul fatto che la minoranza non eletta contestava alla maggioranza che la gestione della comune proprietà era stata improntata a criteri imprenditoriali ed in quanto tale avrebbe esposto l’intera comunione a contestazioni sotto il profilo fiscale. La maggioranza aveva obiettato tale assunto, dimostrando invece che l’impostazione fiscale adottata dalla Comunione così gestita generava un gettito fiscale superiore a quello che avrebbe generato se i redditi fossero stati qualificati come “utili” di impresa, posto che le uscite erano pari alle entrate. La dott. Ruggieri presentava immediatamente istanza di interpello alla Direzione Regionale Sicilia, allegando tutta la documentazione che il predetto Ente aveva richiesto, incluso il deliberato assembleare da cui si evinceva il conflitto interno tra i proprietari nella qualifica dei redditi. Interpello che confermava l’impostazione fiscale adottata dalla Comunione, e quindi la gestione della proprietà da parte del CdA eletto dall’assemblea. Nelle more del giudizio, il Tribunale di Trapani sostituiva comunque in via cautelare la triade Foderà-Vasile-Bargione, con tre amministratori giudiziari, i quali a loro volta procedevano a gestire gli immobili nello stesso modo, anche sotto il profilo fiscale, presentando a loro volta istanza di interpello che concludeva avallando la gestione e l’impostazione fiscale posta in essere dalla triade sospesa nel seguente modo “I sottoscritti amministratori giudiziari ritengono pertanto di poter proseguire le attività descritte senza procedere ad alcuna modifica sostanziale dell’organizzazione…. in quanto gli elementi che la caratterizzano non possono essere considerati sintomatici di una professionalità nell’esercizio delle attività che si reputano strettamente necessarie per la gestione el bene sottoposto a vincolo e per la sua valorizzazione. L’assenza di ogni servizio aggiuntivo è l’elemento determinante per non considerare l’attività svolta come imprenditoriale e consentire la prosecuzione del trattamento fiscale delle somme percepite dalla comunione e dei relativi redditi secondo i criteri già descritti”. Il Tribunale di Trapani non teneva conto né del I, né del II interpello provvedendo ad accogliere l’impugnativa dell’assemblea proposta dalla minoranza sulla base di una CTU risultata poi lacunosa ed incompleta, che aveva invece concluso qualificando l’attività svolta dalla Comunione come attività di impresa e qualificando quindi i redditi come utili. La sentenza di I grado, in atto pendente in Appello, dovrebbe quindi essere riformata tenendo conto della sentenza della Commissione Tributaria che invece smentisce l’esistenza di un’attività di impresa e qualifica la gestione della Tonnara come comunione di mero godimento, facendo un’approfondita disamina anche in campo civilistico. Da qui con “effetto domino” anche l’attuale sequestro giudiziario dovrebbe venir meno e la gestione della proprietà dovrebbe tornare in capo ai proprietari la cui correttezza è ora sancita in modo adamantino dalla pronuncia della Commissione tributaria che ha tenuto conto sia dell’esito favorevole dei due interpelli, resi dalla Direzione Regionale, sia dell’attività concretamente svolta dalla Comunione all’epoca dell’amministrazione Foderà, sottolineando il fatto che in ogni caso persino l’avviso di accertamento impugnato risultava incerto sulla qualifica della Tonnara come società di fatto, avendo la sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate usato il termine “sembrerebbe”.

D’altronde, bisogna tenere conto che l’impostazione adottata dalla gestione Foderà aveva garantito un maggior gettito fiscale a vantaggio dell’Erario, al punto tale che perino la sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Palermo aveva provveduto in extremis ad annullare “in autotutela” gli avvisi di accertamento irrogati ai ricorrenti Ruggieri-Foderà sulle posizioni personali, riconoscendo che i redditi dagli stessi dichiarati come comproprietari della Tonnara erano di importo così capiente da assorbire l’eventuale diversa qualifica di redditi da partecipazione scaturente dall’avviso di accertamento emanato dalla sede di Trapani.

La dott. Ruggieri commenta così: “Nonostante un interpello favorevole, nonostante il maggior reddito da me dichiarato e pagato, nonostante sia ricorsa al Garante del Contribuente, nonostante le numerose verifiche eseguite nel tempo dalla Guardia di Finanza che non avevano dato alcun esito negativo all’impostazione fiscale assunta, è risultata necessaria e fondamentale la minuziosa e puntuale analisi resa nei ricorsi dei nostri molteplici difensori, a cui rivolgo la mia gratitudine per questo importante risultato che smentisce le pretestuose accuse costantemente mosse dalla solita minoranza dei comproprietari contro noi nel corso del tempo nel malcelato tentativo di sostituirsi a noi nella gestione, come di fatto è ingiustamente avvenuto. Mi auguro che il Tribunale civile ne tenga conto”.

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