Pronuncia della Corte di Cassazione
Corte di Cassazione e Commissione Tributaria Regionale censurano gravemente Riscossione Sicilia per illegittimi comportamenti ed inadempimenti verso un contribuente, ingiustamente raggiunto da iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo.
Lo Studio legale dell’Avv.Gino Bosco dopo aver impugnato vittoriosamente in primo grado tutti i provvedimenti illegittimi di Riscossione Sicilia dinanzi al Tribunale di Trapani e Commissione Tributaria di Trapani (annullamento dell’ipoteca e del fermo, dei ruoli e delle cartelle esattoriali) ha ulteriormente battuto Riscossione Sicilia che aveva proposto appello in Commissione Regionale che aveva poi condannato l’Ente di Riscossione anche a pagare le spese di lite.
Divenute così definitive le sentenze vittoriose di primo e secondo grado, Riscossione Sicilia continuava ad essere inadempiente non procedendo ai dovuti rimborsi e l’Avv. Bosco propone allora giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accoglie ancora il nuovo ricorso e censura Riscossione Sicilia affermando tra l’altro che “l’Ente di riscossione non ha pagato immotivamente e con mala fede” con ulteriore condanna alle spese di lite.
Riscossione Sicilia ritiene di impugnare in Cassazione la sentenza di ottemperanza e la Corte di Cassazione con sentenza del 23 maggio 2019 rigetta il ricorso per inammissibilità ex art.366 c.p.c. giungendo ad affermare la responsabilità aggravata della stessa Riscossione Sicilia con condanna al risarcimento del danno ex art.96, commaa 3, c.p.c. (per aver resistito in giudizio senza la exacta diligentia imposta dal giudizio, condannandola ancora una volta al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. Bosco.
Adesso Riscossione Sicilia dovrà rifondere il contribuente di tutte le spese di lite e dei tutti i danni patrimoniali e morali subiti nel corso degli anni a causa dell’inadempimento ritenuto illegittimo dai supremi giudici.
L’Avv.Gino Bosco preannuncia infine che la vicenda processuale non finirà qui poiché saranno presentate contro l’Ente di Riscossione oltre alle azioni di danni anche dettagliati esposti dell’accaduto alla Procura Generale della Corte dei Conti per tutti i possibili profili di danno erariale, alla Procura della Repubblica per i possibili profili di reato, al Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate per la manifesta inosservanza del Codice del Contribuente, inapplicato in danno del contribuente dalla sua emanazione e che sembra rimasto ormai solo un bellissimo “inno cartaceo” ai diritti degli italiani.