Tutela dei datori di lavoro e lavoratori da contagi Covid 19. CODICI sollecita protocollo sicurezza

In vista dell’imminente apertura il prossimo 18 maggio, come anticipato dal Governo nazionale e da quello regionale, delle attività commerciali con somministrazione sul posto, nello specifico Bar, Ristoranti e Pizzerie ma in genere tutte le altre attività commerciali che ovviamente prevedono il contatto con il pubblico, l’ Associazione di consumatori CODICI, a tutela degli interessi collettivi di cui è portatrice per Statuto, nonché a nome di diversi associati titolari di attività commerciali, ha inoltrato stamane un documento al Prefetto di Trapani, nella sua qualità di rappresentate del governo sul territorio, per sollecitare le Istituzioni a chiarire e circoscrivere i limiti di cui all’art. 42, co. 2 D.L. n. 18/20, nonché ad adottare un protocollo certo delle misure che il titolare dell’attività commerciale deve porre in essere a tutela sia dei datori di lavoro che degli stessi dipendenti.

L’Avv. Vincenzo Maltese, componente dell’Ufficio legale regionale dell’Associazione CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino, scende nel dettaglio. “La disposizione di cui all’art.42, co.2 del Decreto Cura Italia, ai fini dell’erogazione delle prestazioni INAIL, equipara i casi di accertata infezione da COVID-19 nell’ambito dei luoghi di lavoro all’accertamento di ogni altro evento infortunistico; essa si colloca nel complesso quadro di misure eccezionali introdotte dal Governo in svariati campi dell’ordinamento sociale e giuridico, volte, tra le altre cose, anche al sostegno dei lavoratori. In poche parole, un eventuale contagio di un dipendente sarebbe considerato infortunio contratto sul luogo lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria.

Ora tale disposizione ponedelicate criticità interpretative, sia dal punto di vista delle modalità di accertamento delleinfezioni da coronavirus in occasione di lavoro, fatta di presunzioni e indizi, sia delle misure che il datore di lavoro deve porre in essere per scongiurare ogni rischio di contagio e, dunque, essere esente da qualsivoglia responsabilità di natura civile e penale.

E’ evidente – conclude l’Avv. Vincenzo Maltese – che questa indeterminatezza, potrebbe portare potenzialmente gravi e sproporzionate conseguenze in capo ai datori di lavoro, se non verrà espressamente adottato un elenco dettagliato e circoscritto di misure precauzionali che il datore deve adottare. Al contempo il Governo deve espressamente circoscrivere qualunque automatica estensione giudiziaria della norma per evitare pretestuose azioni con finalità risarcitorie”.

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