Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”.
Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione dei seguenti:
- veicoli e altri mezzi di trasporto;
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – software – funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).
Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:
- investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:
– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto
dal locatore per l’acquisto dei beni;
- investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
- investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.
Il credito può essere utilizzato rispettivamente:
– per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione dei beni materiali di cui all’allegato A avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante;
– a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.
Ultime Novità in attesa di approvazione definitiva
La misura dovrebbe essere prorogata per ulteriori due anni. È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).
È stato aumentata l’aliquota di credito d’imposta utilizzabile In particolare per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro in beni strumentali rientranti nell’allegato A la nuova aliquota sarà al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
L’aliquota per i beni immateriali sarà pari al 20%.
Per maggiori approfondimenti consultare il link.
Benedetto La Torre
Dottore commercialista e revisore legale.