Frana via per Camporeale: Illegittima apertura strada privata “Scalilla”

foto di archivio Alqamah

Frana via per Camporeale: “era stata requisita e aperta coattivamente la “strada vicinale Scalilla”, tutto questo è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza depositata in data 19.04.2021 sull’appello proposto dal privato cittadino assistito dall’Avv. Pieranna Filippi del Foro di Trapani”. Così si legge in una nota pervenutaci dal sig. Amodeo e dall’Avv. Filippi, questa continua:

“Il Giudice di appello ha riformato in toto la sentenza resa dal Tar Sicilia Palermo che, invece, aveva ritenuto fondate le ragioni del Comune di Alcamo per ricorrere alla requisizione d’urgenza della strada privata in contestazione.

In particolare, il difensore del cittadino aveva censurato l’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Alcamo gli aveva ingiunto l’apertura coattiva della “strada vicinale Scalilla” disponendone la requisizione in uso “a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e sino a quando non si sarà provveduto a mettere in sicurezza il tratto interessato dall’evento franoso di Via Per Camporeale compreso tra i civici 37/43 …”.

Il C.G.A.R.S., condividendo le tesi del difensore del ricorrente, con la sentenza n. 325 del 19.04.2021 ha accolto l’appello affermando chiaramente che l’ordine rivolto al cittadino di aprire la strada vicinale Scalilla fosse illegittimo perché fondato su un presupposto errato non esistendo “un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività”. In pratica la stradella è privata e l’Amministrazione comunale non ha dimostrato “che sulla strada vicinale in questione vi sia mai stato l’uso pubblico” mentre la parte privata ha prodotto una consulenza tecnica corredata da foto aeree offrendo “un più che consistente principio di prova (che non ha trovato smentita negli atti del giudizio) del contrario”.

Inoltre, il Giudice di appello, accogliendo il preciso motivo proposto dalla difesa del cittadino, ha ritenuto illegittima la requisizione della stradella privata perché disposta senza un termine finale di durata. La requisizione, affermano i Giudici, “è per sua natura un atto avente carattere di straordinarietà per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili, ed è dunque indispensabile che contenga la fissazione di un termine che limiti nel tempo la sottrazione del bene. Termine che, nel caso in esame, è mancato”.

Con la sentenza in parola i Supremi Giudici hanno anche stabilito di accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, ma con differimento degli effetti di sei mesi successivi alla data di comunicazione o notificazione della sentenza, al fine di consentire al Comune di Alcamo l’adozione degli ulteriori provvedimenti che disciplinino la movimentazione dei mezzi nelle vie interessate evitando il pericolo di un vuoto regolatorio.

Si chiude in questo modo una lunga vicenda protrattasi per quasi due anni con l’auspicio che la Via per Camporeale venga aperta al più presto al pubblico transito e che conseguentemente la stradella privata venga riconsegnata al suo legittimo possessore”.

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