Norme per lo svolgimento in sicurezza dell’accensione di fuochi pirotecnici in località Marinella di Selinunte

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo rende noto che il 18 agosto 2024, dalle ore 23.30, la testata del Molo di Ponente della località di Marinella di Selinunte, sarà interessata dall’accensione di fuochi pirotecnici a cura della Ditta “LA ROSA s.r.l.” nel contesto dei festeggiamenti in onore al “Sacro Cuore di Maria”.

A decorrere dalle ore 09:00 del giorno 18/08/2024 e fino al termine dei fuochi pirotecnici, della immediata bonifica e della successiva bonifica ripetuta alle prime luci dell’alba, per eliminare la presenza di eventuali manufatti inesplosi, è vietato: il transito e la sosta di persone e veicoli nella rampa di accesso al molo in questione, ove sarà prevista una transennatura; il transito in ingresso e uscita nella zona antistante l’accesso al molo di ponente; la navigazione e la sosta di unità di qualsiasi tipo entro un raggio di 500 metri del punto di sparo dei fuochi pirotecnici;

Non sono soggette al divieto: i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi; i mezzi e il personale della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e delle forze di polizia in servizio; le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono prestare massima attenzione alle eventuali indicazioni che dovessero essere impartite dai mezzi e il personale delle forze di polizia in servizio, nonché dal personale addetto all’accensione dei fuochi, e devono valutare l’adozione di opportune misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

I responsabili del progetto, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed è da ritenersi responsabile, in funzione della propria posizione e competenza e in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni.

L’Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell’attività, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria: l’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005; negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.

L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dall’ Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

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